La monografia consta di quattro capitoli. nel primo l’a. esamina la vastissima letteratura e le metodologie in tema di mancipatio e leges mancipii; da Jhering in avanti, nel secondo sviluppa un’analisi di fonti sulla mancipatio, assumendo come parametro essenziale di riferimento XII tab. 6.1; nel terzo vengono esaminate le leges mancipii variamente ritenute tali dalla dottrina; nel quarto e ultimo capitolo viene proposta una ricostruzione della distinzione fra leges mancipii e nuncupationes. L’a. sostanzialmente distingue nettamente le leges mancipii dalle nuncupationes, da una parte, e dai pacta (nonché dalle leges c.d. contractus) dall’altra. Le nuncupationes vengono ricostruite dall’a., nel loro insieme, come clausole o dichiarazioni solenni ed immutabili, espressione di un formalismo rigoroso tipico dell’età arcaica e della coeva giurisprudenza pontificale. Dall’analisi delle clausole ritenute in dottrina ‘leges mancipii’ l’a. trae alcune rilevanti conclusioni. In primo luogo che come tali sono state individuate clausole che con la mancipatio non sembrano avere rapporto alcuno, riferibili ad es. ai contratti, e che comunque non presentano indici formali che le possano univocamente identificare come tali. In secondo luogo che fra tali clausole se ne individuano talune (come in materia di servitù urbane) che possono essere ritenute leges mancipii e che si caratterizzano per una loro parziale variabilità. Cioè le formule presentano delle varianti terminologiche che, pur non alterando una certa concordanza lessicale e ‘ritmica’ fra di esse, mostrano come tali clausole possano in qualche misura ‘variare’, pur nel disciplinare le medesime situazioni. Si verserebbe così, secondo l’a. in una sorta di ‘formalismo attenuato’, in cui le clausole non sarebbero più assolutamente immodificabili, come avveniva per le nuncupationes, ma non sono ancora del tutto libere, come sarebbe avvenuto per i patti. La scansione storica di ciò risiederebbe nel graduale passaggio dalla giurisprudenza pontificale alla giurisprudenza laica e dunque al conseguente (ma all’inizio moderato) diversificarsi delle formule, effetto obbligato del tramonto dell’unità di indirizzo giurisprudenziale assicurata dal collegio pontificale. L’a. da ciò spiega come le clausole nuncupative possano avere efficacia reale mentre quelle delle l.m. soltanto obbligatoria. L’a. valuta altresì la circostanza che le fonti fanno riferimento a leges ‘scriptae’ per le l.m., introducendo con ciò un ulteriore elemento di modernità, consono al periodo della giurisprudenza repubblicana. Recc. sostanzialmente adesive di Giuffré, Di Cinto, Wesener.
Leges mancipii. Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione
RANDAZZO, SALVATORE
1998-01-01
Abstract
La monografia consta di quattro capitoli. nel primo l’a. esamina la vastissima letteratura e le metodologie in tema di mancipatio e leges mancipii; da Jhering in avanti, nel secondo sviluppa un’analisi di fonti sulla mancipatio, assumendo come parametro essenziale di riferimento XII tab. 6.1; nel terzo vengono esaminate le leges mancipii variamente ritenute tali dalla dottrina; nel quarto e ultimo capitolo viene proposta una ricostruzione della distinzione fra leges mancipii e nuncupationes. L’a. sostanzialmente distingue nettamente le leges mancipii dalle nuncupationes, da una parte, e dai pacta (nonché dalle leges c.d. contractus) dall’altra. Le nuncupationes vengono ricostruite dall’a., nel loro insieme, come clausole o dichiarazioni solenni ed immutabili, espressione di un formalismo rigoroso tipico dell’età arcaica e della coeva giurisprudenza pontificale. Dall’analisi delle clausole ritenute in dottrina ‘leges mancipii’ l’a. trae alcune rilevanti conclusioni. In primo luogo che come tali sono state individuate clausole che con la mancipatio non sembrano avere rapporto alcuno, riferibili ad es. ai contratti, e che comunque non presentano indici formali che le possano univocamente identificare come tali. In secondo luogo che fra tali clausole se ne individuano talune (come in materia di servitù urbane) che possono essere ritenute leges mancipii e che si caratterizzano per una loro parziale variabilità. Cioè le formule presentano delle varianti terminologiche che, pur non alterando una certa concordanza lessicale e ‘ritmica’ fra di esse, mostrano come tali clausole possano in qualche misura ‘variare’, pur nel disciplinare le medesime situazioni. Si verserebbe così, secondo l’a. in una sorta di ‘formalismo attenuato’, in cui le clausole non sarebbero più assolutamente immodificabili, come avveniva per le nuncupationes, ma non sono ancora del tutto libere, come sarebbe avvenuto per i patti. La scansione storica di ciò risiederebbe nel graduale passaggio dalla giurisprudenza pontificale alla giurisprudenza laica e dunque al conseguente (ma all’inizio moderato) diversificarsi delle formule, effetto obbligato del tramonto dell’unità di indirizzo giurisprudenziale assicurata dal collegio pontificale. L’a. da ciò spiega come le clausole nuncupative possano avere efficacia reale mentre quelle delle l.m. soltanto obbligatoria. L’a. valuta altresì la circostanza che le fonti fanno riferimento a leges ‘scriptae’ per le l.m., introducendo con ciò un ulteriore elemento di modernità, consono al periodo della giurisprudenza repubblicana. Recc. sostanzialmente adesive di Giuffré, Di Cinto, Wesener.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.