This research uses the due diligence as a paradigmatic hypothesis to study the system of the regulations that rule the liability of those who let circulate untrue information and incorrect evaluations as regards an economic professional occupation. As everybody knows, actually, the debate on this matter places the questions on these information and evaluation activities in the “no man’s land”, that is between the contract and illicit fact. For this reason we are taken into consideration the trends that we can find on this matter.In particular, a first trend highlights the relevance of the qualified closeness between the consultant, from the one side, and the person who relies on the honesty of his activity, from the other side, mostly when this activity has specific law obligations or, anyway, if we consider the professional contest in which this information has been given. On this matter we could have some theories that can be called contractarian, that, following the German scholars on the so-called Schutzpflichten, say that in any case the liability from untrue and incorrect information is an hypothesis of contractual liability resulting from the violation of obligations intended as all the passive juridical positions characterized by the behaviour that we have as regards specific subjects (and so even those for which we do not have a real service obligation).Another trend undervalues in this field the difference between the liability in contract or that concerning injurious damages and states that this matter would be ruled by its own and self-sufficient features, coming from the EU laws and that are transversal as regards involved cases in point, whose fulfilment sets aside the circumstance that the broken interest deals or does not deal with the fulfilment of a service obligation. In effects, all these trends contribute to better set the problem: a) in particular, the first one highlights the main reason of the illegality of the behaviour of those who let circulate the untrue information and incorrect evaluations, b) the second one clears up that the common relevancy of the contraposition among the models of the liability in contract or that concerning injurious damages is overcome by the presence of provisions that contribute to determine a special regulation for this matter as regards the liability of the professional man, that imposes specific duties for the safeguard and the information and regulates the subsequent liability in a unitary way, independently form the contractual or extra-contractual context of the violation. But: a) from the one side, if we take into consideration the art. 1218 C.C. we see that the Italian legal system is not consistent in principle with the fulfilment of the rules of the liability in contract to the violation of the obligations that do not deal with a duty of the service, such as are the duties of safeguard and information; b) from the other side, not every liability aspects of the violation of these duties can be solved considering only the provisions for this field. In this way we have a system in which the general regulation and the difference between the liability in contract and that concerning injurious damages loses its central position but not its importance, because it continues to have an essential subsidiary role that regulates the matters that are not considered by the regulations on this matter. After having identified the dynamics that we have between the general rules and the special ones, this study highlights the mechanisms of functioning, allowing the qualification of each relevant aspect: from the inequity of the damage, to the negligence, to the casual nexus, to the identification of the refundable damages.

La ricerca utilizza la due diligence come ipotesi paradigmatica per studiare il sistema delle regole che governano la responsabilità di chi mette in circolazione informazioni false e valutazioni errate nell’ambito di un’attività economica professionale. Com’è noto, il dibattito in corso tende a collocare tale materia nella «terra di nessuno», ai confini tra contratto e fatto illecito, nella quale diversi orientamenti dialogano tra loro.In particolare, un primo orientamento pone in evidenza la rilevanza della prossimità qualificata tra il consulente, da una parte, e colui che fa affidamento sulla correttezza della sua attività, dall’altra, soprattutto quando questa costituisca l’oggetto di specifici obblighi di legge o, comunque, in considerazione del contesto professionale nel quale l’informazione è resa. Su tale elemento sono state costruite le tesi che si possono definire contrattualistiche, le quali, facendo proprie le posizioni della dottrina tedesca relativa ai cc.dd. Schutzpflichten, considerano in ogni caso la responsabilità da informazioni false o scorrette come un’ipotesi di responsabilità contrattuale conseguente alla violazione di obblighi intesi come tutte le posizioni giuridiche passive caratterizzate dall’individuazione di un comportamento dovuto nei confronti di soggetti determinati (e quindi anche quelle in relazione alle quali non sia dovuto un vero e proprio obbligo di prestazione).Un altro orientamento svaluta in tale settore la distinzione tra responsabilità contrattuale ed aquiliana e sostiene che la materia sarebbe retta da regole proprie ed autosufficienti, di derivazione per lo più comunitaria e trasversali rispetto alle fattispecie interessate, l’applicazione delle quali prescinde dalla circostanza che l’interesse violato abbia o meno per oggetto l’adempimento di un obbligo di prestazione.In effetti, ciascuno di questi orientamenti contribuisce al migliore inquadramento del problema: a) in particolare, il primo pone in evidenza la ragione principale dell’antigiuridicità della condotta di chi mette in circolazione informazioni false o giudizi scorretti; b) il secondo chiarisce che gran parte della rilevanza pratica della contrapposizione tra i modelli della responsabilità contrattuale ed aquiliana è superata dalla presenza di disposizioni che contribuiscono alla definizione di una disciplina speciale di settore relativa alla responsabilità del professionista, che impone specifici doveri di protezione e di informazione e regola le conseguenti responsabilità in maniera unitaria, indipendentemente dal contesto contrattuale o extracontrattuale della violazione.Tuttavia: a) da una parte, dalla considerazione dell’art. 1218 c.c. emerge che il sistema italiano non è compatibile con l’applicazione in linea di principio delle regole della responsabilità contrattuale alla violazione di obblighi che non abbiano per oggetto un dovere di prestazione, quali sono appunto i doveri di protezione e di informazione: b) dall’altra, non tutti i profili di responsabilità per la violazione di questi doveri possono essere risolti facendo riferimento esclusivamente alle disposizioni di settore.Viene così in luce un sistema nel quale la disciplina generale e la distinzione tra responsabilità contrattuale ed aquiliana perde di centralità, ma non di rilevanza, perché mantiene un ruolo sussidiario indispensabile per disciplinare i profili che non sono presi in considerazione dalla disciplina di settore.Individuate in tal modo le dinamiche che intercorrono tra regole generali e regole speciali, lo studio ne mette in luce i meccanismi di funzionamento, consentendo la qualificazione di ogni profilo di rilevanza: dall’ingiustizia del danno, alla colpa, al nesso causale, all’individuazione dei danni risarcibili.

Due diligence e responsabilità

RICCI, FRANCESCO
2008-01-01

Abstract

This research uses the due diligence as a paradigmatic hypothesis to study the system of the regulations that rule the liability of those who let circulate untrue information and incorrect evaluations as regards an economic professional occupation. As everybody knows, actually, the debate on this matter places the questions on these information and evaluation activities in the “no man’s land”, that is between the contract and illicit fact. For this reason we are taken into consideration the trends that we can find on this matter.In particular, a first trend highlights the relevance of the qualified closeness between the consultant, from the one side, and the person who relies on the honesty of his activity, from the other side, mostly when this activity has specific law obligations or, anyway, if we consider the professional contest in which this information has been given. On this matter we could have some theories that can be called contractarian, that, following the German scholars on the so-called Schutzpflichten, say that in any case the liability from untrue and incorrect information is an hypothesis of contractual liability resulting from the violation of obligations intended as all the passive juridical positions characterized by the behaviour that we have as regards specific subjects (and so even those for which we do not have a real service obligation).Another trend undervalues in this field the difference between the liability in contract or that concerning injurious damages and states that this matter would be ruled by its own and self-sufficient features, coming from the EU laws and that are transversal as regards involved cases in point, whose fulfilment sets aside the circumstance that the broken interest deals or does not deal with the fulfilment of a service obligation. In effects, all these trends contribute to better set the problem: a) in particular, the first one highlights the main reason of the illegality of the behaviour of those who let circulate the untrue information and incorrect evaluations, b) the second one clears up that the common relevancy of the contraposition among the models of the liability in contract or that concerning injurious damages is overcome by the presence of provisions that contribute to determine a special regulation for this matter as regards the liability of the professional man, that imposes specific duties for the safeguard and the information and regulates the subsequent liability in a unitary way, independently form the contractual or extra-contractual context of the violation. But: a) from the one side, if we take into consideration the art. 1218 C.C. we see that the Italian legal system is not consistent in principle with the fulfilment of the rules of the liability in contract to the violation of the obligations that do not deal with a duty of the service, such as are the duties of safeguard and information; b) from the other side, not every liability aspects of the violation of these duties can be solved considering only the provisions for this field. In this way we have a system in which the general regulation and the difference between the liability in contract and that concerning injurious damages loses its central position but not its importance, because it continues to have an essential subsidiary role that regulates the matters that are not considered by the regulations on this matter. After having identified the dynamics that we have between the general rules and the special ones, this study highlights the mechanisms of functioning, allowing the qualification of each relevant aspect: from the inequity of the damage, to the negligence, to the casual nexus, to the identification of the refundable damages.
2008
978-88-8422-738-6
La ricerca utilizza la due diligence come ipotesi paradigmatica per studiare il sistema delle regole che governano la responsabilità di chi mette in circolazione informazioni false e valutazioni errate nell’ambito di un’attività economica professionale. Com’è noto, il dibattito in corso tende a collocare tale materia nella «terra di nessuno», ai confini tra contratto e fatto illecito, nella quale diversi orientamenti dialogano tra loro.In particolare, un primo orientamento pone in evidenza la rilevanza della prossimità qualificata tra il consulente, da una parte, e colui che fa affidamento sulla correttezza della sua attività, dall’altra, soprattutto quando questa costituisca l’oggetto di specifici obblighi di legge o, comunque, in considerazione del contesto professionale nel quale l’informazione è resa. Su tale elemento sono state costruite le tesi che si possono definire contrattualistiche, le quali, facendo proprie le posizioni della dottrina tedesca relativa ai cc.dd. Schutzpflichten, considerano in ogni caso la responsabilità da informazioni false o scorrette come un’ipotesi di responsabilità contrattuale conseguente alla violazione di obblighi intesi come tutte le posizioni giuridiche passive caratterizzate dall’individuazione di un comportamento dovuto nei confronti di soggetti determinati (e quindi anche quelle in relazione alle quali non sia dovuto un vero e proprio obbligo di prestazione).Un altro orientamento svaluta in tale settore la distinzione tra responsabilità contrattuale ed aquiliana e sostiene che la materia sarebbe retta da regole proprie ed autosufficienti, di derivazione per lo più comunitaria e trasversali rispetto alle fattispecie interessate, l’applicazione delle quali prescinde dalla circostanza che l’interesse violato abbia o meno per oggetto l’adempimento di un obbligo di prestazione.In effetti, ciascuno di questi orientamenti contribuisce al migliore inquadramento del problema: a) in particolare, il primo pone in evidenza la ragione principale dell’antigiuridicità della condotta di chi mette in circolazione informazioni false o giudizi scorretti; b) il secondo chiarisce che gran parte della rilevanza pratica della contrapposizione tra i modelli della responsabilità contrattuale ed aquiliana è superata dalla presenza di disposizioni che contribuiscono alla definizione di una disciplina speciale di settore relativa alla responsabilità del professionista, che impone specifici doveri di protezione e di informazione e regola le conseguenti responsabilità in maniera unitaria, indipendentemente dal contesto contrattuale o extracontrattuale della violazione.Tuttavia: a) da una parte, dalla considerazione dell’art. 1218 c.c. emerge che il sistema italiano non è compatibile con l’applicazione in linea di principio delle regole della responsabilità contrattuale alla violazione di obblighi che non abbiano per oggetto un dovere di prestazione, quali sono appunto i doveri di protezione e di informazione: b) dall’altra, non tutti i profili di responsabilità per la violazione di questi doveri possono essere risolti facendo riferimento esclusivamente alle disposizioni di settore.Viene così in luce un sistema nel quale la disciplina generale e la distinzione tra responsabilità contrattuale ed aquiliana perde di centralità, ma non di rilevanza, perché mantiene un ruolo sussidiario indispensabile per disciplinare i profili che non sono presi in considerazione dalla disciplina di settore.Individuate in tal modo le dinamiche che intercorrono tra regole generali e regole speciali, lo studio ne mette in luce i meccanismi di funzionamento, consentendo la qualificazione di ogni profilo di rilevanza: dall’ingiustizia del danno, alla colpa, al nesso causale, all’individuazione dei danni risarcibili.
responsabilità civile; illecito civile; informazioni non veritiere
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/1938
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