The study analyzes the Italian legislation on tax consolidation of groups of companies in order to identify, through the analysis of subjective objective and procedural profiles, the ratio and future perspectives. You try to articulate the relationship between legal capacity and subjectivity, and enforcement ability to contribute, then frame your regime of responsibility during the implementation. Clarified that the group of companies is not subject in Italian law, the question arises whether, in relation to the characteristics of the current tax system, such a business combination can be attributed tax subjectivity. The ability to pay has a priority significance in the survey aimed at ascertaining the constitutional legitimacy of the consolidated fiscal discipline, in order to determine if the relationships between the members of the group are eligible to set up a uniform situation and if the consolidated tax base is meaningful on a group ability to contribute — that is, whether the consolidated discipline canon the contrary, say tax model confirmatory results individually determined by individual company revenue (pursuant to an option) in the scope of consolidation. Ultimately, excluding tax group subjectivity, the problem becomes that of finding a uniform taxation system of group income, respectful of the subjectivity of the individual members and, at the same time, justifiable in light of the constitutional principle of capacity to pay. This goal was achieved in the consolidated fiscal discipline by giving to the Group tax procedural importance, while taxable tax would qualify the individual components, each company independently responsible for overall tax payment only for reasons of its own, separate, ability to contribute. Tax taxable persons, so remain individual members of the Group and company the ability to contribute hit by withdrawal would always be that of the individual members, not being able to configure a separate contributory capacity refer to the group.To this end it reaches the examination of positive, starting from the definition of the scope of consolidation, examining ways of quantifying the consolidated tax and the liability regime. The examination of the implementation phases of the mandatory tax ratio is an aid to a substantial framework of Institute and at the same time allows you to draw more confirmations to the thesis that sees fiscal discipline in consolidated aimed at standardizing taxation of intragroup relations, constitutionally legitimate because respectful ability to pay individual members thereof. If the tax consolidation does not imply a real group subjectivation and is not justified on the basis of an independent ability to contribute to it, it must be concluded that applying the ratio of the institute is apparent in an effort to simplify the system of taxation of associated companies. The same objective shared by the italian tax consolidation model already provided for in the law of other EU countries, all oriented, with the very different taxation mechanisms between them, to ensure tax neutrality in legal articulation decisions. In the perspective of European harmonization, the proposal on the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) confirms the need to introduce uniform rules of taxation of groups with the aim of avoiding exploitation in taxable allocation between the different EU States. However the lack of consent received from the proposal for a directive, particularly as regards the choice of criteria for allocation of consolidated income (formulary apportionment method), brakes the instances of harmonization and requires a reflection on the opportunity of provide less invasive mechanisms in relation to the consolidation of the taxable transactions.

Lo studio analizza la normativa italiana sulla tassazione consolidata del gruppo, al fine di identificarne, attraverso l’esame dei profili soggettivi, oggettivi e procedimentali, la ratio e le linee evolutive. Si cerca di articolare il rapporto tra capacità giuridica e soggettività, capacità contributiva ed imposizione, per poi inquadrare il regime della responsabilità nelle fasi di attuazione. Chiarito che il gruppo di società non è soggetto di diritto comune nell’ordinamento italiano, si pone il problema di stabilire se, in relazione alle caratteristiche del vigente sistema tributario, ad una simile aggregazione di imprese societarie possa essere attribuita autonoma soggettività tributaria. La capacità contributiva colpita dal prelievo assume rilevanza prioritaria nell’indagine tesa ad accertare la legittimità costituzionale della disciplina del consolidato fiscale, al fine di verificare se i rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il gruppo sono idonei a configurare una situazione unitaria e se la base imponibile consolidata è espressiva di una capacità contributiva di gruppo, ovvero se la disciplina del consolidato possa, al contrario, dirsi confermativa del modello d’imposizione sui risultati singolarmente determinati dalle singole società entrate (in virtù dell’opzione) nell’area di consolidamento. In definitiva, esclusa la soggettività tributaria del gruppo, il problema diventa quello di trovare un sistema d’imposizione unitaria del reddito di gruppo, rispettoso della soggettività dei singoli membri e, nel contempo, giustificabile alla luce del principio costituzionale di capacità contributiva. Questo obiettivo è stato raggiunto nella disciplina del consolidato fiscale attribuendo al gruppo rilevanza tributaria procedimentale, mentre, soggetti passivi dell’imposizione si qualificherebbero le singole società componenti, ciascuna autonomamente responsabile per il pagamento dell’imposta complessiva solo in ragione della propria, individuale, capacità contributiva. Soggetti passivi d’imposta, quindi, resterebbero le singole società aderenti al gruppo e la capacità contributiva colpita dal prelievo sarebbe sempre quella dei singoli membri, non potendosi configurare un’autonoma capacità contributiva riferibile al gruppo. A questa conclusione si perviene dall’esame del dato positivo, partendo dalla delimitazione del perimetro di consolidamento, esaminando le modalità di quantificazione dell’imponibile consolidato e il regime di responsabilità. L’esame delle fasi attuative del rapporto obbligatorio d’imposta è di ausilio per un inquadramento sostanziale dell’istituto e nel contempo consente di trarre ulteriori conferme alla tesi che vede nel consolidato fiscale una disciplina tesa a normalizzare la fiscalità dei rapporti infragruppo, costituzionalmente legittima perché rispettosa della capacità contributiva dei singoli membri dello stesso. Accogliendo, allora, l’impostazione secondo cui il consolidato fiscale non implica una vera e propria soggettivizzazione del gruppo, né si giustifica in funzione di un’autonoma capacità contributiva ad esso riferibile, deve concludersi che la ratio dell’istituto sia ravvisabile nel tentativo di semplificare il sistema di tassazione delle società collegate da rapporti di controllo partecipativo, cercando di eliminare alla radice opportunità di arbitraggi fiscali infragruppo. Lo stesso obiettivo accomuna il consolidato fiscale italiano ai modelli di tassazione di gruppo già previsti negli ordinamenti di altri Paesi Ue, tutti orientati, sia pur con la previsione di meccanismi di tassazione molto diversi tra loro, a garantire la neutralità fiscale nelle scelte di articolazione giuridica delle imprese. Nella prospettiva di armonizzazione Europea, la proposta di direttiva sulla Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) conferma l’esigenza di introdurre regole uniformi di tassazione dei gruppi con il fine di evitare strumentalizzazioni nell’allocazione degli imponibili tra i diversi Stati Ue; tuttavia lo scarso consenso ricevuto dalla proposta di direttiva, specialmente in ordine alla scelta dei criteri di ripartizione del reddito consolidato (formulary apportionment method), frena le istanze armonizzatrici e impone una riflessione sull’opportunità di prevedere meccanismi meno invasivi rispetto a quello del consolidamento degli imponibili.

La tassazione consolidata nell’Ires

RICCI, CONCETTA
2015-01-01

Abstract

The study analyzes the Italian legislation on tax consolidation of groups of companies in order to identify, through the analysis of subjective objective and procedural profiles, the ratio and future perspectives. You try to articulate the relationship between legal capacity and subjectivity, and enforcement ability to contribute, then frame your regime of responsibility during the implementation. Clarified that the group of companies is not subject in Italian law, the question arises whether, in relation to the characteristics of the current tax system, such a business combination can be attributed tax subjectivity. The ability to pay has a priority significance in the survey aimed at ascertaining the constitutional legitimacy of the consolidated fiscal discipline, in order to determine if the relationships between the members of the group are eligible to set up a uniform situation and if the consolidated tax base is meaningful on a group ability to contribute — that is, whether the consolidated discipline canon the contrary, say tax model confirmatory results individually determined by individual company revenue (pursuant to an option) in the scope of consolidation. Ultimately, excluding tax group subjectivity, the problem becomes that of finding a uniform taxation system of group income, respectful of the subjectivity of the individual members and, at the same time, justifiable in light of the constitutional principle of capacity to pay. This goal was achieved in the consolidated fiscal discipline by giving to the Group tax procedural importance, while taxable tax would qualify the individual components, each company independently responsible for overall tax payment only for reasons of its own, separate, ability to contribute. Tax taxable persons, so remain individual members of the Group and company the ability to contribute hit by withdrawal would always be that of the individual members, not being able to configure a separate contributory capacity refer to the group.To this end it reaches the examination of positive, starting from the definition of the scope of consolidation, examining ways of quantifying the consolidated tax and the liability regime. The examination of the implementation phases of the mandatory tax ratio is an aid to a substantial framework of Institute and at the same time allows you to draw more confirmations to the thesis that sees fiscal discipline in consolidated aimed at standardizing taxation of intragroup relations, constitutionally legitimate because respectful ability to pay individual members thereof. If the tax consolidation does not imply a real group subjectivation and is not justified on the basis of an independent ability to contribute to it, it must be concluded that applying the ratio of the institute is apparent in an effort to simplify the system of taxation of associated companies. The same objective shared by the italian tax consolidation model already provided for in the law of other EU countries, all oriented, with the very different taxation mechanisms between them, to ensure tax neutrality in legal articulation decisions. In the perspective of European harmonization, the proposal on the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) confirms the need to introduce uniform rules of taxation of groups with the aim of avoiding exploitation in taxable allocation between the different EU States. However the lack of consent received from the proposal for a directive, particularly as regards the choice of criteria for allocation of consolidated income (formulary apportionment method), brakes the instances of harmonization and requires a reflection on the opportunity of provide less invasive mechanisms in relation to the consolidation of the taxable transactions.
2015
978-88-348-6049-6
Lo studio analizza la normativa italiana sulla tassazione consolidata del gruppo, al fine di identificarne, attraverso l’esame dei profili soggettivi, oggettivi e procedimentali, la ratio e le linee evolutive. Si cerca di articolare il rapporto tra capacità giuridica e soggettività, capacità contributiva ed imposizione, per poi inquadrare il regime della responsabilità nelle fasi di attuazione. Chiarito che il gruppo di società non è soggetto di diritto comune nell’ordinamento italiano, si pone il problema di stabilire se, in relazione alle caratteristiche del vigente sistema tributario, ad una simile aggregazione di imprese societarie possa essere attribuita autonoma soggettività tributaria. La capacità contributiva colpita dal prelievo assume rilevanza prioritaria nell’indagine tesa ad accertare la legittimità costituzionale della disciplina del consolidato fiscale, al fine di verificare se i rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il gruppo sono idonei a configurare una situazione unitaria e se la base imponibile consolidata è espressiva di una capacità contributiva di gruppo, ovvero se la disciplina del consolidato possa, al contrario, dirsi confermativa del modello d’imposizione sui risultati singolarmente determinati dalle singole società entrate (in virtù dell’opzione) nell’area di consolidamento. In definitiva, esclusa la soggettività tributaria del gruppo, il problema diventa quello di trovare un sistema d’imposizione unitaria del reddito di gruppo, rispettoso della soggettività dei singoli membri e, nel contempo, giustificabile alla luce del principio costituzionale di capacità contributiva. Questo obiettivo è stato raggiunto nella disciplina del consolidato fiscale attribuendo al gruppo rilevanza tributaria procedimentale, mentre, soggetti passivi dell’imposizione si qualificherebbero le singole società componenti, ciascuna autonomamente responsabile per il pagamento dell’imposta complessiva solo in ragione della propria, individuale, capacità contributiva. Soggetti passivi d’imposta, quindi, resterebbero le singole società aderenti al gruppo e la capacità contributiva colpita dal prelievo sarebbe sempre quella dei singoli membri, non potendosi configurare un’autonoma capacità contributiva riferibile al gruppo. A questa conclusione si perviene dall’esame del dato positivo, partendo dalla delimitazione del perimetro di consolidamento, esaminando le modalità di quantificazione dell’imponibile consolidato e il regime di responsabilità. L’esame delle fasi attuative del rapporto obbligatorio d’imposta è di ausilio per un inquadramento sostanziale dell’istituto e nel contempo consente di trarre ulteriori conferme alla tesi che vede nel consolidato fiscale una disciplina tesa a normalizzare la fiscalità dei rapporti infragruppo, costituzionalmente legittima perché rispettosa della capacità contributiva dei singoli membri dello stesso. Accogliendo, allora, l’impostazione secondo cui il consolidato fiscale non implica una vera e propria soggettivizzazione del gruppo, né si giustifica in funzione di un’autonoma capacità contributiva ad esso riferibile, deve concludersi che la ratio dell’istituto sia ravvisabile nel tentativo di semplificare il sistema di tassazione delle società collegate da rapporti di controllo partecipativo, cercando di eliminare alla radice opportunità di arbitraggi fiscali infragruppo. Lo stesso obiettivo accomuna il consolidato fiscale italiano ai modelli di tassazione di gruppo già previsti negli ordinamenti di altri Paesi Ue, tutti orientati, sia pur con la previsione di meccanismi di tassazione molto diversi tra loro, a garantire la neutralità fiscale nelle scelte di articolazione giuridica delle imprese. Nella prospettiva di armonizzazione Europea, la proposta di direttiva sulla Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) conferma l’esigenza di introdurre regole uniformi di tassazione dei gruppi con il fine di evitare strumentalizzazioni nell’allocazione degli imponibili tra i diversi Stati Ue; tuttavia lo scarso consenso ricevuto dalla proposta di direttiva, specialmente in ordine alla scelta dei criteri di ripartizione del reddito consolidato (formulary apportionment method), frena le istanze armonizzatrici e impone una riflessione sull’opportunità di prevedere meccanismi meno invasivi rispetto a quello del consolidamento degli imponibili.
gruppi di societa'; consolidato fiscale; tassazione delle società
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/1967
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