Lo scritto illustra come l’argomentazionegiuridica mediante standard sociali o principi giuridici sia legittima non solo allorchésia il legislatore a prescriverla o consentirla in maniera esplicita, bensì anchequando il legislatore non provvede al rinvio, purché si registri una specificaesigenza di adattamento del dato normativo obsoleto o inadeguato ai canoni dellacoscienza sociale e se ne dia adeguatamente conto nella motivazione.Nella prospettiva post-positivistica, allo sviluppo, alla selezione e all’interpretazionedegli uni o degli altri criteri (standard sociali o principi generali)contribuiscono sia i consociati, sia i pubblici poteri (e quindi il legislatore, la p.a.,i cittadini, i giudici, ecc.): tale contributo consegue la rilevanza di volta in voltapiù consona al contesto nel quale è realizzato.Modello e strumento di controllo della selezione e interpretazione deglistandard sociali o dei principi giuridici è l’uso corretto della ragionevolezza delsenso comune, che esclude l’affermazione di verità impossibili e l’uso dei sofismie adotta invece gli argomenti delle verità condivise (cioè quelle fondatesu modelli argomentativi già accolti dalla comunità, siano essi testi normativi,precedenti giurisprudenziali, dottrina giuridica dominante o prevalente, schemiargomentativi del sapere o della prassi di altre figure professionali, ecc.) o delleverità condivisibili (cioè quelle fondate su modelli argomentativi nuovi che tuttaviatraggono fondamento da altri modelli argomentativi già accolti).In caso di valutazioni discordanti sulla concretizzazione di un principiogiuridico o di una clausola generale, è con l’esercizio della funzione giurisdizionaleche si sciolgono le antinomie e si risolvono i conflitti.

I principi e le clausole generali nel sincretismo dei metodi giuridici

RICCI, FRANCESCO
2016-01-01

Abstract

Lo scritto illustra come l’argomentazionegiuridica mediante standard sociali o principi giuridici sia legittima non solo allorchésia il legislatore a prescriverla o consentirla in maniera esplicita, bensì anchequando il legislatore non provvede al rinvio, purché si registri una specificaesigenza di adattamento del dato normativo obsoleto o inadeguato ai canoni dellacoscienza sociale e se ne dia adeguatamente conto nella motivazione.Nella prospettiva post-positivistica, allo sviluppo, alla selezione e all’interpretazionedegli uni o degli altri criteri (standard sociali o principi generali)contribuiscono sia i consociati, sia i pubblici poteri (e quindi il legislatore, la p.a.,i cittadini, i giudici, ecc.): tale contributo consegue la rilevanza di volta in voltapiù consona al contesto nel quale è realizzato.Modello e strumento di controllo della selezione e interpretazione deglistandard sociali o dei principi giuridici è l’uso corretto della ragionevolezza delsenso comune, che esclude l’affermazione di verità impossibili e l’uso dei sofismie adotta invece gli argomenti delle verità condivise (cioè quelle fondatesu modelli argomentativi già accolti dalla comunità, siano essi testi normativi,precedenti giurisprudenziali, dottrina giuridica dominante o prevalente, schemiargomentativi del sapere o della prassi di altre figure professionali, ecc.) o delleverità condivisibili (cioè quelle fondate su modelli argomentativi nuovi che tuttaviatraggono fondamento da altri modelli argomentativi già accolti).In caso di valutazioni discordanti sulla concretizzazione di un principiogiuridico o di una clausola generale, è con l’esercizio della funzione giurisdizionaleche si sciolgono le antinomie e si risolvono i conflitti.
2016
978-88-6995-110-7
principi; clausole generali; metodi giuridici
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/2757
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