Sommario: 1. Dedica. – 2. L’informativa ex art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/10. – 3. Il codice deontologico e il dovere d’informazione dell’avvocato. – 4. Il destinatario dell’informazione. – 5. La mancata allegazione all’atto introduttivo del giudizio. – 6. Violazione del dovere d’informazione e validità del contratto di assistenza. – 7. (segue) L’annullamento del contratto. 8. Il problema della natura della responsabilità per violazione di doveri d’informazione “senza obbligo di adempimento”. – 9. Obblighi di protezione, obblighi di prestazione e responsabilità ex art. 1218 c.c. (la tesi contrattualistica). – 10. Il BGB e la genesi della dottrina degli obblighi di protezione. – 11. Le lacune del BGB il ricorso all’analogia nel sistema anteriore alla riforma dello Schuldrecht. – 12. La riforma dello Schuldrecht e la codificazione degli obblighi di protezione. – 13. La responsabilità per violazione dei doveri d’informazione senza obbligo di prestazione come responsabilità da fatto illecito.
Il dovere d’informazione dell’avvocato sulla mediazione civile e commerciale e le conseguenze sulla sua violazione
RICCI, FRANCESCO
2016-01-01
Abstract
Sommario: 1. Dedica. – 2. L’informativa ex art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/10. – 3. Il codice deontologico e il dovere d’informazione dell’avvocato. – 4. Il destinatario dell’informazione. – 5. La mancata allegazione all’atto introduttivo del giudizio. – 6. Violazione del dovere d’informazione e validità del contratto di assistenza. – 7. (segue) L’annullamento del contratto. 8. Il problema della natura della responsabilità per violazione di doveri d’informazione “senza obbligo di adempimento”. – 9. Obblighi di protezione, obblighi di prestazione e responsabilità ex art. 1218 c.c. (la tesi contrattualistica). – 10. Il BGB e la genesi della dottrina degli obblighi di protezione. – 11. Le lacune del BGB il ricorso all’analogia nel sistema anteriore alla riforma dello Schuldrecht. – 12. La riforma dello Schuldrecht e la codificazione degli obblighi di protezione. – 13. La responsabilità per violazione dei doveri d’informazione senza obbligo di prestazione come responsabilità da fatto illecito.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.