Le sezioni unite dovranno rispondere al seguente quesito: se, in tema di revocazione della confisca disposta ex art. 28 d.lgs. 159/2011, nelle “prove nuove” decisive sopravvenute alla conclusione del procedimento debbano includersi anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state concretamente dedotte e perciò mai valutate, in conformità alla nozione di prova nuova elaborata al fine della revisione nel procedimento penale.

Rimessa alle sezioni unite la questione sulle prove nuove decisive nel caso di revocazione della confisca di prevenzione (Cass. Pen., Sez. V, 22 novembre 2021 – 7 febbraio 2022)

Francesco Vergine
Writing – Original Draft Preparation
2022-01-01

Abstract

Le sezioni unite dovranno rispondere al seguente quesito: se, in tema di revocazione della confisca disposta ex art. 28 d.lgs. 159/2011, nelle “prove nuove” decisive sopravvenute alla conclusione del procedimento debbano includersi anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state concretamente dedotte e perciò mai valutate, in conformità alla nozione di prova nuova elaborata al fine della revisione nel procedimento penale.
2022
confisca, revocazione, prove nuove
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/9602
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