Il regime probatorio introdotto dall’art. 4 bis O.P. ha posto evidenti contrasti con i principi costituzionali stabiliti dagli artt. 3, 24 e 27 Cost. Da un lato, si assiste, infatti, al ripudio di fatto della finalità rieducativa della pena, avendo la norma elevato la collaborazione con la giustizia a rango di elemento indispensabile per valutare l’assenza di pericolosità sociale. Dall’altro, si è aperta la problematica relativa al regime intertemporale del divieto di concessione dei benefici penitenziari. Sulla base di una ricostruzione normativa ed ermeneutica della tematica, si è inteso focalizzare l’attenzione sul tema relativo al reo condannato per uno dei reati divenuto solo successivamente ostativo. In tale ipotesi, si evidenzia il verificarsi di una situazione deteriore rispetto ad ogni valutazione prognostica relativa alla quantità ed al tipo di pena che era ragionevolmente da attendersi al momento della commissione del fatto. Si auspica, dunque, una riconsiderazione della pena dell’ergastolo assolutamente ostativo ove i fatti siano stati commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 bis O.P., attraverso una ponderata modifica legislativa nel solco tracciato dall’ordinanza n. 97 del 15 aprile 2021 della Corte costituzionale.
L'ESIGIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA DEL CONDANNATO PER REATI "OSTATIVI" ANTE DECRETAZIONE D'URGENZA
E. Tramacere
2022-01-01
Abstract
Il regime probatorio introdotto dall’art. 4 bis O.P. ha posto evidenti contrasti con i principi costituzionali stabiliti dagli artt. 3, 24 e 27 Cost. Da un lato, si assiste, infatti, al ripudio di fatto della finalità rieducativa della pena, avendo la norma elevato la collaborazione con la giustizia a rango di elemento indispensabile per valutare l’assenza di pericolosità sociale. Dall’altro, si è aperta la problematica relativa al regime intertemporale del divieto di concessione dei benefici penitenziari. Sulla base di una ricostruzione normativa ed ermeneutica della tematica, si è inteso focalizzare l’attenzione sul tema relativo al reo condannato per uno dei reati divenuto solo successivamente ostativo. In tale ipotesi, si evidenzia il verificarsi di una situazione deteriore rispetto ad ogni valutazione prognostica relativa alla quantità ed al tipo di pena che era ragionevolmente da attendersi al momento della commissione del fatto. Si auspica, dunque, una riconsiderazione della pena dell’ergastolo assolutamente ostativo ove i fatti siano stati commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 bis O.P., attraverso una ponderata modifica legislativa nel solco tracciato dall’ordinanza n. 97 del 15 aprile 2021 della Corte costituzionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.