This paper considers an order of the Corte di Cassazione relating to a dispute concerning the redetermination of the balance of a current account and reflects on the contrast between the opposing evidence offered by an account statement produced by the bank and certain documents produced by the account holder and contested by him as apocryphal. In particular, on the one hand, with regard to the probative efficacy of the account statement, it is argued that, in the event of a dispute by the account holder with regard to specific items of the account statement, the bank cannot invoke the presumption of the existence of its claim, but has the burden of describing and proving the items of its claim and only in the event of the fulfilment of this double burden of allegation and proof is the account holder required to resist by proving that in reality the documents in question are apocryphal. On the other hand, with regard to the probative efficacy of signed writings, it is argued that proof of the authenticity of a private writing — even if it has been produced by the party that intends to contest it, rather than by the party that intends to rely on it, and is therefore outside the probative rules laid down by Art. 2702 of the Civil Code — can never be derived from the mere indication contained in the signature mark affixed to it, but must always be derived on the basis of the concrete probative capacity of the document, i.e. on the basis of the evaluation of the signature mark (and therefore, in the case of handwritten documents, by comparing the signature with one certainly made by the person indicated — see arts. 216-219 of the Code of Civil Procedure — or the evaluation of other means of evidence that may have been proposed by the party concerned — see Art. 216 CCP. — or otherwise acquired in the proceedings).

In questo scritto si commenta un’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione che, nell’ambito di una controversia relativa alla rideterminazione del saldo di un conto corrente di corrispondenza, intende mettere a fuoco le condizioni necessarie per l’assolvimento dei contrapposti oneri probatori, rispettivamente, da parte della banca, mediante la produzione dell’estratto conto e, da parte del correntista, mediante la produzione di alcune scritture asseritamente apocrife con i mandati ad eseguire talune delle operazioni riportate sull’estratto conto quale prova della mancanza del titolo del credito ivi appostato e quindi per contestare le risultanze del conto. A tali condizioni offre l’occasione per riflettere su come debba essere risolto il contrasto tra le contrapposte evidenze offerte dai due documenti e quindi, in definitiva, sulla contrapposizione tra due scritture tipiche soggette a specifiche e distinte discipline di rilevanza sostanziale e probatoria. In particolare, da una parte, con riguardo all’efficacia probatoria dell’estratto conto, si argomenta come, in caso di contestazione di specifiche poste dell’estratto conto da parte del correntista, la banca non può giovarsi della presunzione di esistenza del proprio credito, e cioè di uno scudo che in tale contesto sarebbe fondato solo su una rappresentazione stragiudiziale e di parte che non consente nemmeno l’individuazione dei relativi fatti costitutivi, ma è tenuta ad allegare e fornire la prova del fondamento delle poste che contribuiscono alla determinazione del proprio credito e solo in caso di assolvimento di tale doppio onere di allegazione e prova il correntista dovrebbe liberarsi provando che in realtà si tratta di scritture apocrife. Dall’altra, con riguardo all’efficacia probatoria delle scritture firmate, si argomenta come la prova dell’autenticità di una scrittura privata — anche se è stata prodotta dalla parte che intende contestarla, anziché da quella che intende farla valere, ed è quindi sottratta dal regime probatorio dettato dall’art. 2702 c.c. — non può mai ricavarsi dalla mera constatazione tramite ispezione dell’indicazione contenuta nel contrassegno di firma apposto sulla stessa, ma deve ricavarsi sempre sulla base della concreta attitudine proba- toria del documento, cioè in base alla valutazione della prova critica preco- stituita mediante quel contrassegno (e quindi, nel caso delle scritture chiro- grafe, mediante la comparazione con scritture sicuramente provenienti dal soggetto indicato (cfr. gli artt. 216-219 c.p.c.) o la valutazione degli altri mezzi di prova eventualmente proposti dalla parte interessata (cfr. l’art. 216 c.p.c.) o comunque acquisiti nel processo.

Il conto corrente di corrispondenza e la prova del credito del saldo: prova contraria alle evidenze dell’estratto conto e scritture firmate non soggette agli artt. 2702 c.c. e 214 e 215 c.p.c.

Francesco Ricci
2022-01-01

Abstract

This paper considers an order of the Corte di Cassazione relating to a dispute concerning the redetermination of the balance of a current account and reflects on the contrast between the opposing evidence offered by an account statement produced by the bank and certain documents produced by the account holder and contested by him as apocryphal. In particular, on the one hand, with regard to the probative efficacy of the account statement, it is argued that, in the event of a dispute by the account holder with regard to specific items of the account statement, the bank cannot invoke the presumption of the existence of its claim, but has the burden of describing and proving the items of its claim and only in the event of the fulfilment of this double burden of allegation and proof is the account holder required to resist by proving that in reality the documents in question are apocryphal. On the other hand, with regard to the probative efficacy of signed writings, it is argued that proof of the authenticity of a private writing — even if it has been produced by the party that intends to contest it, rather than by the party that intends to rely on it, and is therefore outside the probative rules laid down by Art. 2702 of the Civil Code — can never be derived from the mere indication contained in the signature mark affixed to it, but must always be derived on the basis of the concrete probative capacity of the document, i.e. on the basis of the evaluation of the signature mark (and therefore, in the case of handwritten documents, by comparing the signature with one certainly made by the person indicated — see arts. 216-219 of the Code of Civil Procedure — or the evaluation of other means of evidence that may have been proposed by the party concerned — see Art. 216 CCP. — or otherwise acquired in the proceedings).
2022
In questo scritto si commenta un’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione che, nell’ambito di una controversia relativa alla rideterminazione del saldo di un conto corrente di corrispondenza, intende mettere a fuoco le condizioni necessarie per l’assolvimento dei contrapposti oneri probatori, rispettivamente, da parte della banca, mediante la produzione dell’estratto conto e, da parte del correntista, mediante la produzione di alcune scritture asseritamente apocrife con i mandati ad eseguire talune delle operazioni riportate sull’estratto conto quale prova della mancanza del titolo del credito ivi appostato e quindi per contestare le risultanze del conto. A tali condizioni offre l’occasione per riflettere su come debba essere risolto il contrasto tra le contrapposte evidenze offerte dai due documenti e quindi, in definitiva, sulla contrapposizione tra due scritture tipiche soggette a specifiche e distinte discipline di rilevanza sostanziale e probatoria. In particolare, da una parte, con riguardo all’efficacia probatoria dell’estratto conto, si argomenta come, in caso di contestazione di specifiche poste dell’estratto conto da parte del correntista, la banca non può giovarsi della presunzione di esistenza del proprio credito, e cioè di uno scudo che in tale contesto sarebbe fondato solo su una rappresentazione stragiudiziale e di parte che non consente nemmeno l’individuazione dei relativi fatti costitutivi, ma è tenuta ad allegare e fornire la prova del fondamento delle poste che contribuiscono alla determinazione del proprio credito e solo in caso di assolvimento di tale doppio onere di allegazione e prova il correntista dovrebbe liberarsi provando che in realtà si tratta di scritture apocrife. Dall’altra, con riguardo all’efficacia probatoria delle scritture firmate, si argomenta come la prova dell’autenticità di una scrittura privata — anche se è stata prodotta dalla parte che intende contestarla, anziché da quella che intende farla valere, ed è quindi sottratta dal regime probatorio dettato dall’art. 2702 c.c. — non può mai ricavarsi dalla mera constatazione tramite ispezione dell’indicazione contenuta nel contrassegno di firma apposto sulla stessa, ma deve ricavarsi sempre sulla base della concreta attitudine proba- toria del documento, cioè in base alla valutazione della prova critica preco- stituita mediante quel contrassegno (e quindi, nel caso delle scritture chiro- grafe, mediante la comparazione con scritture sicuramente provenienti dal soggetto indicato (cfr. gli artt. 216-219 c.p.c.) o la valutazione degli altri mezzi di prova eventualmente proposti dalla parte interessata (cfr. l’art. 216 c.p.c.) o comunque acquisiti nel processo.
current account, account statement, signed writings
conto corrente, estratto conto, scrittura privata, scrittura firmata, scrittura apocrifa
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/12926
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
social impact