Da un noto frammento , tratto dal lb. 3 inst. di Marciano (D. 47.22.1.1), abbiamo notizia di un senatoconsulto ‘quo illicita collegia arcentur’. La dottrina ha prevalentemente attribuito a tale s.c. una portata normativa generale, ritenendolo volto a disciplinare, nella sua interezza, la materia della illiceità associativa. L’a., muovendo dalla constatazione che le altre fonti in materia usano il plurale, per indicare i provvedimenti senatori in materia di collegia illicita (senatusconsulta), sviluppa una esegesi critica di D. 47.22.1.1 e di D. 47.22.3.1. I risultati raggiunti e le connesse valutazioni storiche consentono all’a. di escludere che, nel pieno vigore della lex Iulia de collegiis – la cui persistenza risulta attestata anche dalle testimonianze epigrafiche – e dunque in una situazione di impossibile concorrenza con questa, possa essere stato emanato un s.c. ‘generale’ in materia. Ristretta la portata normativa del provvedimento, ne viene anche constatata la migliore rispondenza al clima politico instauratosi, nel principato, nei confronti dei collegia di nuova costituzione, a conferma della funzionalità del procedimento di autorizzazione senatoria concessa causa cognita, di volta in volta, (e lege Iulia) ex auctoritate Augusti. L’a. formula inoltre una precisa ipotesi di collocazione cronologica del s.c., proponendo, attraverso una minuta ricostruzione storica, di situarlo in età adrianea e, più precisamente, intorno al 131 d.C.

Senatus consultum quo illicita collegia arcentur (D.47.22.1.1)

RANDAZZO, SALVATORE
1992-01-01

Abstract

Da un noto frammento , tratto dal lb. 3 inst. di Marciano (D. 47.22.1.1), abbiamo notizia di un senatoconsulto ‘quo illicita collegia arcentur’. La dottrina ha prevalentemente attribuito a tale s.c. una portata normativa generale, ritenendolo volto a disciplinare, nella sua interezza, la materia della illiceità associativa. L’a., muovendo dalla constatazione che le altre fonti in materia usano il plurale, per indicare i provvedimenti senatori in materia di collegia illicita (senatusconsulta), sviluppa una esegesi critica di D. 47.22.1.1 e di D. 47.22.3.1. I risultati raggiunti e le connesse valutazioni storiche consentono all’a. di escludere che, nel pieno vigore della lex Iulia de collegiis – la cui persistenza risulta attestata anche dalle testimonianze epigrafiche – e dunque in una situazione di impossibile concorrenza con questa, possa essere stato emanato un s.c. ‘generale’ in materia. Ristretta la portata normativa del provvedimento, ne viene anche constatata la migliore rispondenza al clima politico instauratosi, nel principato, nei confronti dei collegia di nuova costituzione, a conferma della funzionalità del procedimento di autorizzazione senatoria concessa causa cognita, di volta in volta, (e lege Iulia) ex auctoritate Augusti. L’a. formula inoltre una precisa ipotesi di collocazione cronologica del s.c., proponendo, attraverso una minuta ricostruzione storica, di situarlo in età adrianea e, più precisamente, intorno al 131 d.C.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/205
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