The ruling, in declaring the incompatibility with EU law of the Italian discipline on shell companies, reiterates the overriding need to safeguard the neutrality of VAT, even when the restrictive choices find their rationale in the fear of pathological drifts. However, ac- cording to the European judges, these must be well-founded fears: the right to deduction may only be denied by providing objective proof of fraudulent or abusive behaviour, proof that the regulation under Art. 30 of Law no. 724/1994 does not contemplate, since it provides a mechanism to combat tax evasion/abuse based on a presumption that, in addition to not being suitable to demonstrate the use of abusive or fictitious practices, is disproportionate to the objective pursued.

La sentenza, nel dichiarare l’incompatibilità con il diritto UE della disciplina italia- na sulle società di comodo, ribadisce la preponderante esigenza di salvaguardare la neutralità dell’IVA anche quando le scelte restrittive trovano la propria ratio nel timore di derive patologiche. Deve trattarsi, però, secondo i giudici europei, di ti- mori fondati: il diritto alla detrazione può essere negato solo fornendo la prova og- gettiva di un comportamento fraudolento o abusivo, prova che la disciplina di cui all’art. 30 della l. n. 724/1994 non contempla, giacché prevede un meccanismo di contrasto all’evasione/abuso fondato su una presunzione che, oltre a non essere idonea a dimostrare il ricorso a pratiche abusive o fittizie, si rivela sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

Il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere riconosciuto anche se la società è di comodo

ricci concetta
2024-01-01

Abstract

The ruling, in declaring the incompatibility with EU law of the Italian discipline on shell companies, reiterates the overriding need to safeguard the neutrality of VAT, even when the restrictive choices find their rationale in the fear of pathological drifts. However, ac- cording to the European judges, these must be well-founded fears: the right to deduction may only be denied by providing objective proof of fraudulent or abusive behaviour, proof that the regulation under Art. 30 of Law no. 724/1994 does not contemplate, since it provides a mechanism to combat tax evasion/abuse based on a presumption that, in addition to not being suitable to demonstrate the use of abusive or fictitious practices, is disproportionate to the objective pursued.
2024
La sentenza, nel dichiarare l’incompatibilità con il diritto UE della disciplina italia- na sulle società di comodo, ribadisce la preponderante esigenza di salvaguardare la neutralità dell’IVA anche quando le scelte restrittive trovano la propria ratio nel timore di derive patologiche. Deve trattarsi, però, secondo i giudici europei, di ti- mori fondati: il diritto alla detrazione può essere negato solo fornendo la prova og- gettiva di un comportamento fraudolento o abusivo, prova che la disciplina di cui all’art. 30 della l. n. 724/1994 non contempla, giacché prevede un meccanismo di contrasto all’evasione/abuso fondato su una presunzione che, oltre a non essere idonea a dimostrare il ricorso a pratiche abusive o fittizie, si rivela sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.
società di comodo, Iva, diritto alla detrazione, principio di inerenza, frode, abuso
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/25008
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