Molto presto, il processo penale italiano dovrà affrontare la sfida dell’intelligen- za artificiale. Le riflessioni che seguono si concentrano sulle possibili implicazioni derivanti dall’introduzione negli stadi dei dispositivi di riconoscimento facciale. Nel silenzio del legislatore, l’interprete dovrà misurarsi col tessuto codicistico e tenta- re di risolvere, preliminarmente, due questioni. Quella dell’ammissibilità dei facial recognition systems, in ragione del disposto dell’art. 189 c.p.p (il dato conoscitivo acquisito tramite il sistema di IA sembrerebbe rispondere ai criteri dettati per l’assun- zione delle prove innominate) e quella della legalità, che impone l’esclusione dei dati conoscitivi ottenuti in violazione dei limiti in materia probatoria. Essendo, però, sot- tile il confine che divide la prova atipica da quella irrituale, è necessario immaginare un paradigma che permetta di ricondurre gli elementi acquisiti tramite l’IA entro gli schemi della prova tipica, così da garantire il rispetto del principio di non sostituibilità senza rinunciare ai vantaggi del progresso tecnologico. La proposta è quella di costrui- re un modello probatorio ibrido, in grado di subordinare il riconoscimento facciale alle disposizioni previste dagli artt. 213 e ss. sulla ricognizione personale.
L’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini attraverso l’intelligenza artificiale (IA)
GIULIO ERRICO
2025-01-01
Abstract
Molto presto, il processo penale italiano dovrà affrontare la sfida dell’intelligen- za artificiale. Le riflessioni che seguono si concentrano sulle possibili implicazioni derivanti dall’introduzione negli stadi dei dispositivi di riconoscimento facciale. Nel silenzio del legislatore, l’interprete dovrà misurarsi col tessuto codicistico e tenta- re di risolvere, preliminarmente, due questioni. Quella dell’ammissibilità dei facial recognition systems, in ragione del disposto dell’art. 189 c.p.p (il dato conoscitivo acquisito tramite il sistema di IA sembrerebbe rispondere ai criteri dettati per l’assun- zione delle prove innominate) e quella della legalità, che impone l’esclusione dei dati conoscitivi ottenuti in violazione dei limiti in materia probatoria. Essendo, però, sot- tile il confine che divide la prova atipica da quella irrituale, è necessario immaginare un paradigma che permetta di ricondurre gli elementi acquisiti tramite l’IA entro gli schemi della prova tipica, così da garantire il rispetto del principio di non sostituibilità senza rinunciare ai vantaggi del progresso tecnologico. La proposta è quella di costrui- re un modello probatorio ibrido, in grado di subordinare il riconoscimento facciale alle disposizioni previste dagli artt. 213 e ss. sulla ricognizione personale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
