The essay deals with the problem of the “collazione” of money, emphasizing how the discipline laid down by Article 751 of the Italian Civil Code (particularly where it states the nominalist principle on the subject), is likely to create significant distortions in terms of substantive justice and reasonableness. In this perspective, a careful analysis of the development and dialogue between ordinary and constitutional case law leads to believe that guidance from the Supreme Court (for which the purchase of goods made by certain co-heir with funding provided by the deceased in life should be classified not as a direct donation of money but as an indirect gift of the property), essentially tends to bypass the application of Article 751 of the Italian Civil Code and to avoid such distortions. However, this reconstruction is not persuasive: therefore, the paper concludes by questioning – despite the contrary opinion repeatedly expressed by the Constitutional Court – the constitutionality of Article 751.

Il saggio affronta il problema della collazione del denaro, sottolineando come la disciplina posta dall’art. 751 c.c., segnatamente là dove sancisce l’operatività del principio nominalistico in materia, sia idonea a creare notevoli storture sul piano della giustizia sostanziale e della ragionevolezza. In questa prospettiva, un attento esame dell’evoluzione e del dialogo tra giurisprudenza costituzionale e ordinaria conduce a ritenere che l’orientamento coniato dalla Cassazione tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta del secolo scorso e attualmente dominante, per il quale l’acquisto di un bene determinato effettuato dal coerede con provvista fornita in vita dal de cuius andrebbe qualificato non come donazione diretta del denaro bensí come donazione indiretta del bene, sia a ben vedere teso essenzialmente proprio a by-passare l’applicazione dell’art. 751 c.c. e ad evitare le predette storture. Tuttavia, anche questa diversa ricostruzione, nella misura in cui da un lato opera alcune non secondarie forzature, dall’altro a sua volta è idonea a dar vita a palesi ingiustizie, non convince. Pertanto, il saggio conclude mettendo in dubbio – nonostante il diverso parere ripetutamente espresso dalla Consulta – la legittimità Costituzionale dell’art. 751.

Collazione del denaro e illegittimità dell’art. 751 c.c.

CIPRIANI, NICOLA
2013-01-01

Abstract

The essay deals with the problem of the “collazione” of money, emphasizing how the discipline laid down by Article 751 of the Italian Civil Code (particularly where it states the nominalist principle on the subject), is likely to create significant distortions in terms of substantive justice and reasonableness. In this perspective, a careful analysis of the development and dialogue between ordinary and constitutional case law leads to believe that guidance from the Supreme Court (for which the purchase of goods made by certain co-heir with funding provided by the deceased in life should be classified not as a direct donation of money but as an indirect gift of the property), essentially tends to bypass the application of Article 751 of the Italian Civil Code and to avoid such distortions. However, this reconstruction is not persuasive: therefore, the paper concludes by questioning – despite the contrary opinion repeatedly expressed by the Constitutional Court – the constitutionality of Article 751.
2013
Il saggio affronta il problema della collazione del denaro, sottolineando come la disciplina posta dall’art. 751 c.c., segnatamente là dove sancisce l’operatività del principio nominalistico in materia, sia idonea a creare notevoli storture sul piano della giustizia sostanziale e della ragionevolezza. In questa prospettiva, un attento esame dell’evoluzione e del dialogo tra giurisprudenza costituzionale e ordinaria conduce a ritenere che l’orientamento coniato dalla Cassazione tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta del secolo scorso e attualmente dominante, per il quale l’acquisto di un bene determinato effettuato dal coerede con provvista fornita in vita dal de cuius andrebbe qualificato non come donazione diretta del denaro bensí come donazione indiretta del bene, sia a ben vedere teso essenzialmente proprio a by-passare l’applicazione dell’art. 751 c.c. e ad evitare le predette storture. Tuttavia, anche questa diversa ricostruzione, nella misura in cui da un lato opera alcune non secondarie forzature, dall’altro a sua volta è idonea a dar vita a palesi ingiustizie, non convince. Pertanto, il saggio conclude mettendo in dubbio – nonostante il diverso parere ripetutamente espresso dalla Consulta – la legittimità Costituzionale dell’art. 751.
SUCCESSIONI; COLLAZIONE
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/318
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