I permessi lavorativi retribuiti per l’assistenza di un congiunto portatore di handicap, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, costituiscono diritto soggettivo del militare richiedente. Per l’assegnazione del personale militare a sede di servizio più vicina alla residenza del disabile, ex art. 33, comma 5, l. n. 104/92, devono essere valutate le esigenze organizzative della Forza Armata, che devono essere concrete ed effettive. Inoltre, tali esigenze devono essere sempre bilanciate con l’esigenza concreta del disabile.
L’applicazione dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 al personale delle forze armate
Giuseppe Chiaia Noya;
2023-01-01
Abstract
I permessi lavorativi retribuiti per l’assistenza di un congiunto portatore di handicap, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, costituiscono diritto soggettivo del militare richiedente. Per l’assegnazione del personale militare a sede di servizio più vicina alla residenza del disabile, ex art. 33, comma 5, l. n. 104/92, devono essere valutate le esigenze organizzative della Forza Armata, che devono essere concrete ed effettive. Inoltre, tali esigenze devono essere sempre bilanciate con l’esigenza concreta del disabile.File in questo prodotto:
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