Fra le riforme che trovano spazio nel c.d. quinquennium Neronis (54-59 d.C.), Svetonio (Nero 17) riferisce il provvedimento con cui l’imperatore stabilì che i processi in materia di erario venissero trasferiti al Foro ed ai recuperatores, e che tutti gli appelli avverso tali decisioni venissero deferiti al senato. L’a. critica la diversa interpretazione, invalsa in dottrina, nonostante la chiarezza della fonte, secondo la quale ‘tutti gli appelli’ sarebbero così stati trasferiti stabilmente al senato. Oltre che errata sul piano letterale, una tale interpretazione viene ritenuta inattendibile perché stridente rispetto alle linee giuridiche delle origini e delle prime manifestazioni dell’appellatio. L’interpretazione proposta si armonizzerebbe altresì col clima sociale e politico in cui matura e si giustifica la riforma ispirata da Seneca, volta a recuperare il favor per il popolo in materia tributaria, dato dalla scelta dei recuperatores, ‘prudentissimi homines’, col riconoscimento al senato di giudicare in appello, contribuendo così a riequilibrare i precari rapporti di forza fra il principe e l’antica assise, in un settore delicato e nevralgico quale quello tributario. La tesi dell’a. ha gradualmente incontrato il favore degli studiosi, tanto nella rivisitazione del periodo storico considerato (de Martino; Peachin; Lucrezi) quanto nella ricostruzione del sistema processuale extra ordinem (De Marini Avonzo; Arcaria: quest’ultimo, rispetto alla originaria tesi, contrastante col pensiero dell’a. [Senatus Censuit, 1988], ha poi mutato avviso, aderendo alla ricostruzione del R. [Labeo 46, 2000, 39]).

Appello civile e processo fiscale (Svet. Nero 17)

RANDAZZO, SALVATORE
1990-01-01

Abstract

Fra le riforme che trovano spazio nel c.d. quinquennium Neronis (54-59 d.C.), Svetonio (Nero 17) riferisce il provvedimento con cui l’imperatore stabilì che i processi in materia di erario venissero trasferiti al Foro ed ai recuperatores, e che tutti gli appelli avverso tali decisioni venissero deferiti al senato. L’a. critica la diversa interpretazione, invalsa in dottrina, nonostante la chiarezza della fonte, secondo la quale ‘tutti gli appelli’ sarebbero così stati trasferiti stabilmente al senato. Oltre che errata sul piano letterale, una tale interpretazione viene ritenuta inattendibile perché stridente rispetto alle linee giuridiche delle origini e delle prime manifestazioni dell’appellatio. L’interpretazione proposta si armonizzerebbe altresì col clima sociale e politico in cui matura e si giustifica la riforma ispirata da Seneca, volta a recuperare il favor per il popolo in materia tributaria, dato dalla scelta dei recuperatores, ‘prudentissimi homines’, col riconoscimento al senato di giudicare in appello, contribuendo così a riequilibrare i precari rapporti di forza fra il principe e l’antica assise, in un settore delicato e nevralgico quale quello tributario. La tesi dell’a. ha gradualmente incontrato il favore degli studiosi, tanto nella rivisitazione del periodo storico considerato (de Martino; Peachin; Lucrezi) quanto nella ricostruzione del sistema processuale extra ordinem (De Marini Avonzo; Arcaria: quest’ultimo, rispetto alla originaria tesi, contrastante col pensiero dell’a. [Senatus Censuit, 1988], ha poi mutato avviso, aderendo alla ricostruzione del R. [Labeo 46, 2000, 39]).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/490
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