In opposizione alla dottrina (de Robertis) che ritiene di contestare la classicità della disciplina di benevolenza nei confronti dei c.d. collegia tenuiorum, l’a. difende la genuinità della testimonianza di Marciano (D. 47.22.1 pr.) attestante misure di favore nei confronti dei tenuiores che, proprio in quanto ritenuti facenti parte di collegi di ‘povera gente’, con scopi eminentemente funerari, non sarebbero stati sottoposti alla disciplina restrittiva prevista, in particolare, dalla lex Iulia de collegiis. L’a. muove dalla valutazione del dato terminologico e ribadisce il significato di tenuiores come soggetti ‘privi di mezzi di fortuna’, considerando partitamente l’associazionismo religioso-funerario romano e quello pagano e contestando, in particolare, che l’esistenza di abbienti oblatori ‘esterni’ ai sodalizi possa consentire di attribuire ai collegia beneficati una caratterizzazione socio economica di tipo diverso. Riprendendo il testo di un noto senatoconsulto lanuvino (CIL. 14.2121) recante l’autorizzazione ad un collegio di cultores Dianae et Antinoi, l’a. ne sottolinea lo scopo funerario, evidenziato dal testo epigrafico e mette a confronto una tale causa funeris con la causa religionis marcianea ed attribuisce a quest’ultima espressione una valenza sinonimica rispetto alla prima, in ciò ulteriormente persuaso dall’analisi del significato di religio che, nelle fonti, assume per lo più una tale connotazione (Gai 2.4; I. 2.1.9; D. 1.8.6.4; D. 10.2.30). L’analisi del contesto storico e sociale in cui i provvedimenti concessori si collocano e l’esame di ulteriori fonti in materia (spec. D. 50.6.6.12 e D. 47.22.3), consentono all’a. di concludere ribadendo la genuinità del frammento di Marciano.
I 'collegia tenuiorum' fra libertà di associazione e controllo senatorio
RANDAZZO, SALVATORE
1998-01-01
Abstract
In opposizione alla dottrina (de Robertis) che ritiene di contestare la classicità della disciplina di benevolenza nei confronti dei c.d. collegia tenuiorum, l’a. difende la genuinità della testimonianza di Marciano (D. 47.22.1 pr.) attestante misure di favore nei confronti dei tenuiores che, proprio in quanto ritenuti facenti parte di collegi di ‘povera gente’, con scopi eminentemente funerari, non sarebbero stati sottoposti alla disciplina restrittiva prevista, in particolare, dalla lex Iulia de collegiis. L’a. muove dalla valutazione del dato terminologico e ribadisce il significato di tenuiores come soggetti ‘privi di mezzi di fortuna’, considerando partitamente l’associazionismo religioso-funerario romano e quello pagano e contestando, in particolare, che l’esistenza di abbienti oblatori ‘esterni’ ai sodalizi possa consentire di attribuire ai collegia beneficati una caratterizzazione socio economica di tipo diverso. Riprendendo il testo di un noto senatoconsulto lanuvino (CIL. 14.2121) recante l’autorizzazione ad un collegio di cultores Dianae et Antinoi, l’a. ne sottolinea lo scopo funerario, evidenziato dal testo epigrafico e mette a confronto una tale causa funeris con la causa religionis marcianea ed attribuisce a quest’ultima espressione una valenza sinonimica rispetto alla prima, in ciò ulteriormente persuaso dall’analisi del significato di religio che, nelle fonti, assume per lo più una tale connotazione (Gai 2.4; I. 2.1.9; D. 1.8.6.4; D. 10.2.30). L’analisi del contesto storico e sociale in cui i provvedimenti concessori si collocano e l’esame di ulteriori fonti in materia (spec. D. 50.6.6.12 e D. 47.22.3), consentono all’a. di concludere ribadendo la genuinità del frammento di Marciano.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.