Nel rinnovato assetto normativo delle misure di prevenzione patrimoniali, ossia quello nel quale si è persa la funzione ancillare rispetto a quelle personali, si presentano nuove problematiche esegetiche che si sommano a questioni più datate. Sotto il primo profilo, il dubbio si appunta sulla necessità dell’accertamento della pericolosità del proposto e della verifica della sua attualità, in un contesto caratterizzato da ampliamenti soggettivi e sfibrature oggettive. La Corte di legittimità appare costantemente protesa a garantire una piena e snella operatività della confisca con un atteggiamento quasi carsico di sfaldamento delle potenzialità difensive. E così ha sancito la differenza strutturale rispetto alla c.d. confisca allargata prevista dall’art. 12 sexies d.l. 306 del 1992, al fine di escludere la rilevanza giustificativa dei proventi dell’evasione fiscale. Stemperando la rilevanza dell’autonomia tra misure personali e patrimoniali, ha esaltato una funzione preventiva tale da consentirne un’applicazione retroattiva. Evidenziando la marcata diversità del procedimento di prevenzione rispetto a quello classico di accertamento del reato, ha consentito una circolazione di elementi probatori assunti con un limitato tasso di garanzie. Ha costruito un sistema di verifica della pericolosità tale da farla discendere dalla mera appartenenza a categorie soggettive senza alcuno sforzo ulteriore. Permangono le critiche più risalenti e relative all’inversione dell’onere della prova sul tema dell’origine illecita dei beni e sul suo maggior indizio (ossia la sproporzione), alla reale natura della confisca, alla struttura del sequestro ad essa necessariamente propedeutico. La sensazione è che, a parità di effetti tra la confisca di prevenzione e la classica misura ablatoria contemplata nel codice penale, la prima si connoti per un più disinvolto utilizzo rispetto alla seconda. In effetti, l’applicazione dello strumento preventivo non viene inibito dalla eventuale sentenza di condanna a pena sospesa o, addirittura, dalla sentenza di assoluzione nel processo di merito avente ad oggetto il c.d. reato presupposto. Traspare nitidamente la funzione riparatrice della confisca di prevenzione, utilizzabile per approdare a traguardi ablatori non raggiungibili con la confisca tradizionale, saldamente ancorata a principi che non edulcorano le garanzie difensive. Non può dirsi cessato il pendolarismo esegetico che contraddistingue il differente approccio ermeneutico di dottrina e giurisprudenza sulla reale natura della confisca e sulle conseguenze che da ogni scelta di campo ne derivano. Il catalogo delle misure di prevenzione patrimoniali si compone, altresì, della cauzione, dell’amministrazione giudiziaria dei beni personali e dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche. Si tratta di tre misure dalla vitalità più limitata rispetto alla confisca ma che presentano, nondimeno, elevati profili di problematicità.

Le misure preventive patrimoniali. Relazione svolta nell'ambito del convegno "Giustizia penale preventiva", organizzato dall'Associazione fra gli studiosi del processo penale tenutosi a Cagliari il 29-31 ottobre 2015.

VERGINE, FRANCESCO
2016-01-01

Abstract

Nel rinnovato assetto normativo delle misure di prevenzione patrimoniali, ossia quello nel quale si è persa la funzione ancillare rispetto a quelle personali, si presentano nuove problematiche esegetiche che si sommano a questioni più datate. Sotto il primo profilo, il dubbio si appunta sulla necessità dell’accertamento della pericolosità del proposto e della verifica della sua attualità, in un contesto caratterizzato da ampliamenti soggettivi e sfibrature oggettive. La Corte di legittimità appare costantemente protesa a garantire una piena e snella operatività della confisca con un atteggiamento quasi carsico di sfaldamento delle potenzialità difensive. E così ha sancito la differenza strutturale rispetto alla c.d. confisca allargata prevista dall’art. 12 sexies d.l. 306 del 1992, al fine di escludere la rilevanza giustificativa dei proventi dell’evasione fiscale. Stemperando la rilevanza dell’autonomia tra misure personali e patrimoniali, ha esaltato una funzione preventiva tale da consentirne un’applicazione retroattiva. Evidenziando la marcata diversità del procedimento di prevenzione rispetto a quello classico di accertamento del reato, ha consentito una circolazione di elementi probatori assunti con un limitato tasso di garanzie. Ha costruito un sistema di verifica della pericolosità tale da farla discendere dalla mera appartenenza a categorie soggettive senza alcuno sforzo ulteriore. Permangono le critiche più risalenti e relative all’inversione dell’onere della prova sul tema dell’origine illecita dei beni e sul suo maggior indizio (ossia la sproporzione), alla reale natura della confisca, alla struttura del sequestro ad essa necessariamente propedeutico. La sensazione è che, a parità di effetti tra la confisca di prevenzione e la classica misura ablatoria contemplata nel codice penale, la prima si connoti per un più disinvolto utilizzo rispetto alla seconda. In effetti, l’applicazione dello strumento preventivo non viene inibito dalla eventuale sentenza di condanna a pena sospesa o, addirittura, dalla sentenza di assoluzione nel processo di merito avente ad oggetto il c.d. reato presupposto. Traspare nitidamente la funzione riparatrice della confisca di prevenzione, utilizzabile per approdare a traguardi ablatori non raggiungibili con la confisca tradizionale, saldamente ancorata a principi che non edulcorano le garanzie difensive. Non può dirsi cessato il pendolarismo esegetico che contraddistingue il differente approccio ermeneutico di dottrina e giurisprudenza sulla reale natura della confisca e sulle conseguenze che da ogni scelta di campo ne derivano. Il catalogo delle misure di prevenzione patrimoniali si compone, altresì, della cauzione, dell’amministrazione giudiziaria dei beni personali e dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche. Si tratta di tre misure dalla vitalità più limitata rispetto alla confisca ma che presentano, nondimeno, elevati profili di problematicità.
2016
confisca di prevenzione; misure di prevenzione; sequestro
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/630
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