Nell’epoca attuale i magistrati tendono a non riconoscersi più nell’apparato di governo e il processo viene considerato come il luogo in cui il giudice non si limita a riconoscere il torto o la ragione, ma ricerca e trova le soluzioni più adatte al contemperamento dei diversi interessi in gioco, individuali o superindividuali (ambientali, economici, sociali, ecc.); e ciò anche attraverso la «creazione» di norme più adeguate ai repentini mutamenti che caratterizzano la società odierna. Conseguentemente, sempre di più i magistrati si ergono oggi a barriera e limite dell’esercizio dei poteri statali. L’aumento dei poteri del giudice ed il suo mutato ruolo nel quadro politico, istituzionale e costituzionale richiedono una adeguata risposta anche sul piano della responsabilità civile. La legge 27 febbraio 2015, n. 18 ha riformulato la responsabilità dello Stato per colpa grave del magistrato in termini tali da assicurare al danneggiato il diritto al risarcimento anche quando i danni derivino dall’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto o delle prove, nel ricorso delle fattispecie tipizzate della violazione manifesta della legge e del travisamento del fatto o delle prove che l’A. cerca di configurare in termini più ampi rispetto ai rigorosi confini delimitati da quegli orientamenti che cercano di sterilizzare la portata innovativa della recente riforma della responsabilità civile. L’A. ritiene infondati i dubbi di legittimità costituzionale che l’interpretazione proposta potrebbe sollevare. La razionalità/ragionevolezza della scelta del legislatore del 2015 – ampliare la responsabilità dello Stato per colpa grave del magistrato – viene, infatti, affermata sulla base di un necessario bilanciamento del principio di indipendenza ed autonomia della magistratura con il diritto alla tutela giurisdizionale dei cittadini, che peraltro deve trovare attuazione in un processo «giusto» (art. 111 cost.), tale cioè da dare concreta e fedele attuazione all’assetto di interessi delineato dal diritto sostanziale. Il che impone che il processo sia regolato da un sistema processuale che preveda rimedi adeguati, atti a scongiurare l’abuso e l’esercizio di poteri arbitrari da parte del giudice.

Separazione dei poteri, ruolo del giudice e responsabilità civile del magistrato

MARTINO, ROBERTO
2016-01-01

Abstract

Nell’epoca attuale i magistrati tendono a non riconoscersi più nell’apparato di governo e il processo viene considerato come il luogo in cui il giudice non si limita a riconoscere il torto o la ragione, ma ricerca e trova le soluzioni più adatte al contemperamento dei diversi interessi in gioco, individuali o superindividuali (ambientali, economici, sociali, ecc.); e ciò anche attraverso la «creazione» di norme più adeguate ai repentini mutamenti che caratterizzano la società odierna. Conseguentemente, sempre di più i magistrati si ergono oggi a barriera e limite dell’esercizio dei poteri statali. L’aumento dei poteri del giudice ed il suo mutato ruolo nel quadro politico, istituzionale e costituzionale richiedono una adeguata risposta anche sul piano della responsabilità civile. La legge 27 febbraio 2015, n. 18 ha riformulato la responsabilità dello Stato per colpa grave del magistrato in termini tali da assicurare al danneggiato il diritto al risarcimento anche quando i danni derivino dall’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto o delle prove, nel ricorso delle fattispecie tipizzate della violazione manifesta della legge e del travisamento del fatto o delle prove che l’A. cerca di configurare in termini più ampi rispetto ai rigorosi confini delimitati da quegli orientamenti che cercano di sterilizzare la portata innovativa della recente riforma della responsabilità civile. L’A. ritiene infondati i dubbi di legittimità costituzionale che l’interpretazione proposta potrebbe sollevare. La razionalità/ragionevolezza della scelta del legislatore del 2015 – ampliare la responsabilità dello Stato per colpa grave del magistrato – viene, infatti, affermata sulla base di un necessario bilanciamento del principio di indipendenza ed autonomia della magistratura con il diritto alla tutela giurisdizionale dei cittadini, che peraltro deve trovare attuazione in un processo «giusto» (art. 111 cost.), tale cioè da dare concreta e fedele attuazione all’assetto di interessi delineato dal diritto sostanziale. Il che impone che il processo sia regolato da un sistema processuale che preveda rimedi adeguati, atti a scongiurare l’abuso e l’esercizio di poteri arbitrari da parte del giudice.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/633
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