Nello scritto s’illustra la portata della nozione di produttore e la sua rilevanza ai fini della garanzia nella vendita di beni di consumo, alla luce del quadro diacronico e sincronico delle disposizioni che ne hanno dato o ne danno una definizione a diversi fini di tutela consumeristica. In particolare, nello scritto si rileva come la nozione di produttore in tale ambito serva esclusivamente a definire la categoria dei soggetti che possono essere chiamati a tenere indenne il fornitore finale dal pregiudizio che può subire indipendentemente dalla sua condotta a seguito dell'esercizio da parte del consumatore dei diritti ex art. 130 c.cons. In tale prospettiva, si considera in primo luogo la trasposizione con alcune modifiche testuali della disciplina di tale garanzia dagli artt. 1519-bis ss. c.c., ora abrogati, agli artt. 128 ss. c.cons. Originariamente la nozione di produttore ai fini della garanzia era definita da un’apposita disposizione, e cioè dall’art. 1519-bis, 2° comma, lett. d, c.c., a norma del quale per produttore s’intendeva «il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo». Ora invece manca una definizione posta specificamente ai fini del regresso nella garanzia relativa alle forniture di beni di consumo e si deve quindi applicare la definizione generale posta dall’art. 3, 1° comma, lett. d, c.cons., a norma della quale il produttore è «il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo»). Peraltro, l’apparente novità della definizione generale rispetto alla previgente nozione di produttore a suo tempo dettata ai soli fini del regresso nella vendita di beni di consumo (cioè l’estensione del regime anche agli intermediari del produttore) coincide in realtà con la migliore interpretazione del testo abrogato dell'art. 1519 bis c.c. Nello scritto si considerano anche le altre definizioni di produttore tuttora dettate a fini particolari nell’ambito della disciplina consumeristica, e cioè quella posta ai fini della disciplina relativa alla sicurezza generale dei prodotti dall’art. 103, lett. d, c.cons., nonché quella dettata ai fini della responsabilità per danno da prodotti difettosi dall’art. 115, comma 2-bis, cod. civ. In tale cornice, si esamina la possibilità di estendere il regime del regresso anche nei confronti del fabbricante di mere componenti o al fornitore della materia prima, allorché il difetto di conformità del bene di consumo sia provocato da quello o da questo. A tale riguardo si rileva che la loro esclusione dal regime del regresso non svuoterebbe la tutela del fornitore (che comunque, secondo l'orientamento prevalente, potrebbe rivalersi nei confronti del produttore che abbia violato il suo dovere di controllo sull'assetto finale del bene). Tuttavia, si evidenzia che ai fini della garanzia sarebbe possibile anche un'interpretazione estensiva dell’art. 3 c. cons., che ricomprenda nella nozione di produttore anche i fornitori di materie prime o di mere componenti, rilevato che l’art. 2, 1° comma lett. e, d. lgs. 21.5.2004, n. 172, ora trasfuso nell’art. 103, 1° comma. lett. d, c.cons., ai fini della disciplina relativa alla sicurezza generale dei prodotti include nella nozione di produttore anche quelle categorie di soggetti e considerato altresì che l’estensione del regresso anche nei loro confronti realizzerebbe meglio la funzione dell’art. 131 c. cons., che è quella di rimuovere gli eventuali ostacoli o le remore del fornitore finale ad ottemperare alla garanzia. Nello scritto si esamina anche la possibilità di estendere il diritto di regresso nei confronti di chi esegue interventi di ripristino o di riparazione di un bene eventualmente danneggiato. Infatti, sempre ai fini della disciplina relativa alla sicurezza generale dei prodotti, l’art. 103, 1° comma. lett. d, cit. include nella nozione di produttore anche «colui che rimette a nuovo il prodotto». Tuttavia, considerato che il regime della garanzia e del relativo eventuale diritto regresso riguarda esclusivamente la fornitura di beni e non anche la prestazione di servizi, è da escludersi che rilevino gli interventi di ripristino o di riparazione di un bene di consumo, a meno che tali prestazioni non assumano carattere accessorio rispetto all’obbligo di consegnare beni conformi al contratto d forniture e, naturalmente, purché abbiano dato luogo ad un difetto di conformità del quale il fornitore sia chiamato a rispondere. Infine, nello scritto si precisa che l’estensione del regime del regresso all’importatore nell’area UE va intesa preferibilmente non come la mera attribuzione della responsabilità dei difetti cagionati direttamente da quest’ultimo (in tal caso, infatti, la disposizione sarebbe assorbita dallo stesso art. 131 c. cons. che prevede il regresso nei confronti di qualsiasi «precedente veditore della medesima catena contrattuale distributiva»

Nozione di produttore

RICCI, FRANCESCO
2006-01-01

Abstract

Nello scritto s’illustra la portata della nozione di produttore e la sua rilevanza ai fini della garanzia nella vendita di beni di consumo, alla luce del quadro diacronico e sincronico delle disposizioni che ne hanno dato o ne danno una definizione a diversi fini di tutela consumeristica. In particolare, nello scritto si rileva come la nozione di produttore in tale ambito serva esclusivamente a definire la categoria dei soggetti che possono essere chiamati a tenere indenne il fornitore finale dal pregiudizio che può subire indipendentemente dalla sua condotta a seguito dell'esercizio da parte del consumatore dei diritti ex art. 130 c.cons. In tale prospettiva, si considera in primo luogo la trasposizione con alcune modifiche testuali della disciplina di tale garanzia dagli artt. 1519-bis ss. c.c., ora abrogati, agli artt. 128 ss. c.cons. Originariamente la nozione di produttore ai fini della garanzia era definita da un’apposita disposizione, e cioè dall’art. 1519-bis, 2° comma, lett. d, c.c., a norma del quale per produttore s’intendeva «il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo». Ora invece manca una definizione posta specificamente ai fini del regresso nella garanzia relativa alle forniture di beni di consumo e si deve quindi applicare la definizione generale posta dall’art. 3, 1° comma, lett. d, c.cons., a norma della quale il produttore è «il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo»). Peraltro, l’apparente novità della definizione generale rispetto alla previgente nozione di produttore a suo tempo dettata ai soli fini del regresso nella vendita di beni di consumo (cioè l’estensione del regime anche agli intermediari del produttore) coincide in realtà con la migliore interpretazione del testo abrogato dell'art. 1519 bis c.c. Nello scritto si considerano anche le altre definizioni di produttore tuttora dettate a fini particolari nell’ambito della disciplina consumeristica, e cioè quella posta ai fini della disciplina relativa alla sicurezza generale dei prodotti dall’art. 103, lett. d, c.cons., nonché quella dettata ai fini della responsabilità per danno da prodotti difettosi dall’art. 115, comma 2-bis, cod. civ. In tale cornice, si esamina la possibilità di estendere il regime del regresso anche nei confronti del fabbricante di mere componenti o al fornitore della materia prima, allorché il difetto di conformità del bene di consumo sia provocato da quello o da questo. A tale riguardo si rileva che la loro esclusione dal regime del regresso non svuoterebbe la tutela del fornitore (che comunque, secondo l'orientamento prevalente, potrebbe rivalersi nei confronti del produttore che abbia violato il suo dovere di controllo sull'assetto finale del bene). Tuttavia, si evidenzia che ai fini della garanzia sarebbe possibile anche un'interpretazione estensiva dell’art. 3 c. cons., che ricomprenda nella nozione di produttore anche i fornitori di materie prime o di mere componenti, rilevato che l’art. 2, 1° comma lett. e, d. lgs. 21.5.2004, n. 172, ora trasfuso nell’art. 103, 1° comma. lett. d, c.cons., ai fini della disciplina relativa alla sicurezza generale dei prodotti include nella nozione di produttore anche quelle categorie di soggetti e considerato altresì che l’estensione del regresso anche nei loro confronti realizzerebbe meglio la funzione dell’art. 131 c. cons., che è quella di rimuovere gli eventuali ostacoli o le remore del fornitore finale ad ottemperare alla garanzia. Nello scritto si esamina anche la possibilità di estendere il diritto di regresso nei confronti di chi esegue interventi di ripristino o di riparazione di un bene eventualmente danneggiato. Infatti, sempre ai fini della disciplina relativa alla sicurezza generale dei prodotti, l’art. 103, 1° comma. lett. d, cit. include nella nozione di produttore anche «colui che rimette a nuovo il prodotto». Tuttavia, considerato che il regime della garanzia e del relativo eventuale diritto regresso riguarda esclusivamente la fornitura di beni e non anche la prestazione di servizi, è da escludersi che rilevino gli interventi di ripristino o di riparazione di un bene di consumo, a meno che tali prestazioni non assumano carattere accessorio rispetto all’obbligo di consegnare beni conformi al contratto d forniture e, naturalmente, purché abbiano dato luogo ad un difetto di conformità del quale il fornitore sia chiamato a rispondere. Infine, nello scritto si precisa che l’estensione del regime del regresso all’importatore nell’area UE va intesa preferibilmente non come la mera attribuzione della responsabilità dei difetti cagionati direttamente da quest’ultimo (in tal caso, infatti, la disposizione sarebbe assorbita dallo stesso art. 131 c. cons. che prevede il regresso nei confronti di qualsiasi «precedente veditore della medesima catena contrattuale distributiva»
2006
Consumatore; Vendita; Beni di consumo; Garanzie; Consumer; Sale; Guarantees; Consumer goods
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/787
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