L.a. prende in esame un’epigrafe pubblicata nel Corpus Inscriptionum Latinarum (n. 8259) e la frase collegium pontificum decrevit, ivi leggibile (pars prior ll. 2-4), gli offre lo spunto per una analisi del potere di decretazione del collegio sacerdotale, ed in particolare sul rapporto esistente fra le forme di esternazione delle decisioni collegiali ed il loro contenuto. L’epigrafe, nella fattispecie, configura un potere legato a finalità religiosae e tuttavia l’a. si interroga sulla possibilità di ritenere il decreto pontificale munito di efficacia normativa generale, in analogia al decreto senatorio. L’attività decretale del collegio pontificale romano sembra infatti all’a. vada distinta dal responsum, concettualmente limitato ad un interlocutore specifico, mentre il decreto appare attestato dalle fonti nella sua risalente accezione principale di comando o di giudizio imperativo avente una destinazione pubblica o privata e dunque una caratterizzazione normativa che può anche essere generale. L’a. sottolinea così la risalenza dell’incidenza giuridica e concettuale del potere pontificale nella dinamica storica dei poteri pubblici in Roma, come dimostrerebbe la preponderanza dei pontefici che hanno gerito il consolato, rispetto a quelli che hanno ricoperto altre cariche pubbliche, come la pretura, l’edilità curule o altre ancora e avrebbe resistito al tempo. Sottolinea infatti l’a. come ancora i compilatori rilevino un parallelismo fra il potere decretale dei pontefici e il ‘iussus principis’. Le fonti suffragherebbero dunque l’idea sostenuta dall’a. per cui, pur assumendo il decreto pontificale una stretta attinenza funzionale alla materia della religione, ciò non toglie che sub specie religionis fossero disciplinate materie di rilevanza politica generale. Chiara al riguardo sembra essere la testimonianza di Livio (5.25.7-10), che testimonia, in uno specifico episodio, dell’uso di un decreto pontificale, il cui valore di manifestazione di volontà decisionale acquista riflessi che travalicano l’occasio giurisdizionale, mostrandosi come strettamente connaturato alla gestione del potere pubblico. Così i pontefici possono apparire pienamente come religionis iudices, ma la latitudine del loro intervento e le connotazioni pubblicistiche di esso ne dilatano i confini e ne caratterizzano come politico il ruolo, facendo così assumere alla forma decretale il carattere di strumento di elezione per l’esercizio e l’esteriorizzazione di un tale ruolo.

Collegium pontificum decrevit. A proposito di CIL. VI. 8259

RANDAZZO, SALVATORE
2004-01-01

Abstract

L.a. prende in esame un’epigrafe pubblicata nel Corpus Inscriptionum Latinarum (n. 8259) e la frase collegium pontificum decrevit, ivi leggibile (pars prior ll. 2-4), gli offre lo spunto per una analisi del potere di decretazione del collegio sacerdotale, ed in particolare sul rapporto esistente fra le forme di esternazione delle decisioni collegiali ed il loro contenuto. L’epigrafe, nella fattispecie, configura un potere legato a finalità religiosae e tuttavia l’a. si interroga sulla possibilità di ritenere il decreto pontificale munito di efficacia normativa generale, in analogia al decreto senatorio. L’attività decretale del collegio pontificale romano sembra infatti all’a. vada distinta dal responsum, concettualmente limitato ad un interlocutore specifico, mentre il decreto appare attestato dalle fonti nella sua risalente accezione principale di comando o di giudizio imperativo avente una destinazione pubblica o privata e dunque una caratterizzazione normativa che può anche essere generale. L’a. sottolinea così la risalenza dell’incidenza giuridica e concettuale del potere pontificale nella dinamica storica dei poteri pubblici in Roma, come dimostrerebbe la preponderanza dei pontefici che hanno gerito il consolato, rispetto a quelli che hanno ricoperto altre cariche pubbliche, come la pretura, l’edilità curule o altre ancora e avrebbe resistito al tempo. Sottolinea infatti l’a. come ancora i compilatori rilevino un parallelismo fra il potere decretale dei pontefici e il ‘iussus principis’. Le fonti suffragherebbero dunque l’idea sostenuta dall’a. per cui, pur assumendo il decreto pontificale una stretta attinenza funzionale alla materia della religione, ciò non toglie che sub specie religionis fossero disciplinate materie di rilevanza politica generale. Chiara al riguardo sembra essere la testimonianza di Livio (5.25.7-10), che testimonia, in uno specifico episodio, dell’uso di un decreto pontificale, il cui valore di manifestazione di volontà decisionale acquista riflessi che travalicano l’occasio giurisdizionale, mostrandosi come strettamente connaturato alla gestione del potere pubblico. Così i pontefici possono apparire pienamente come religionis iudices, ma la latitudine del loro intervento e le connotazioni pubblicistiche di esso ne dilatano i confini e ne caratterizzano come politico il ruolo, facendo così assumere alla forma decretale il carattere di strumento di elezione per l’esercizio e l’esteriorizzazione di un tale ruolo.
2004
Pontefici; Decretum; Religione; Roma; Interpretazione; Diritto
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/827
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