La Corte di Appello di Roma ha affermato l’inammissibilità dell’istanza di inibitoria ex art. 373 c.p.c. avverso la sentenza di rigetto dell’appello proposto contro una sentenza di condanna in primo grado, rilevando che tale sentenza ha natura dichiarativa, e non rientra quindi tra quelle a cui l’art. 282 c.p.c. attribuisce l’esecutività provvisoria, e che l’esecuzione può essere iniziata e proseguita in forza della sola sentenza di primo grado. L’A. critica tale soluzione, evidenziando che essa si pone contro l’effetto sostitutivo della pronuncia di secondo grado, di cui va affermata l’operatività, nei limiti più circoscritti dell’effetto devolutivo, anche nell’attuale sistema in cui l’appello viene configurato quale revisio prioris instantiae; con la conseguenza che la pronuncia del giudice di appello, confermativa di quella di primo grado, ne reitera il contenuto di condanna ed è titolo esecutivo nel processo di esecuzione iniziato in forza della sentenza di primo grado, ed ancora pendente, dando luogo ad un fenomeno di successione o trasformazione dei titoli esecutivi.

Sulla inammissibilità della richiesta di inibitoria della sentenza di se-condo grado che rigetta l’appello proposto avverso la pronuncia di condanna in primo grado: statuizioni (per nulla condivisibili) di un giudice di merito e tutela del diritto di difesa della parte soccombente

MARTINO, ROBERTO
2018-01-01

Abstract

La Corte di Appello di Roma ha affermato l’inammissibilità dell’istanza di inibitoria ex art. 373 c.p.c. avverso la sentenza di rigetto dell’appello proposto contro una sentenza di condanna in primo grado, rilevando che tale sentenza ha natura dichiarativa, e non rientra quindi tra quelle a cui l’art. 282 c.p.c. attribuisce l’esecutività provvisoria, e che l’esecuzione può essere iniziata e proseguita in forza della sola sentenza di primo grado. L’A. critica tale soluzione, evidenziando che essa si pone contro l’effetto sostitutivo della pronuncia di secondo grado, di cui va affermata l’operatività, nei limiti più circoscritti dell’effetto devolutivo, anche nell’attuale sistema in cui l’appello viene configurato quale revisio prioris instantiae; con la conseguenza che la pronuncia del giudice di appello, confermativa di quella di primo grado, ne reitera il contenuto di condanna ed è titolo esecutivo nel processo di esecuzione iniziato in forza della sentenza di primo grado, ed ancora pendente, dando luogo ad un fenomeno di successione o trasformazione dei titoli esecutivi.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/1166
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