The case note commentary aims to investigate the practical implications arising the declaration of illegitimacy contained in the ruling of the Constitutional Court, no. 5 of 2024. After briefly analyzing the evolution regarding the regulation of the institution as well as the case law concerning the adoption of adults, some considerations are offered on the arguments adopted by the Court, picking up on some previously provided insights. Although, the 18-year age gap that must exists between the adopter and the adoptee is no longer an absolute requirement to resort to the institution, the“general clause” of the notion of scarceness proposed by the constitutional judges is not entirely convincing. Finally, a new reconstruction is proposed in an applicative key concerning the “mobile limit” of age which induces the judge of the specific case to primarily consider that the principle of imitatio naturae is respected.

Il presente commento si propone di indagare i risvolti pratico-applicativi all’esito della declaratoria di illegittimità contenuta nella pronuncia della Corte costituzionale, n. 5 del 2024. Dopo aver analizzato brevemente l’evoluzione relativa alla disciplina dell’istituto nonché la casistica giurisprudenziale di merito e di legittimità con riferimento all’adozione del maggiorenne, si offrono alcune considerazioni sulle argomentazioni adottate dalla Consulta, riprenden- do alcuni spunti precedentemente forniti. Sebbene, infatti, il divario dei 18 anni di età che deve intercorrere tra adottante e adottando, non è più un requisito inderogabile per poter ricorrere all’istituto, non convince del tutto la “clausola generale” della nozione di esiguità proposta dai giudici costituzionali. Si propone, infine, una nuova ricostruzione in chiave applicativa relativa al “limite mobile” di età che induca il giudice del caso concreto di tenere conto principalmente che sia rispettato l’antico, ma quanto mai attuale, principio dell’imitatio naturae.

Appunti e spunti all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 291, comma 1, c.c.: l’applicazione del “limite mobile” di età per derogare alla differenza di 18 anni tra adottante e adottando.

Marco Li Pomi
2024-01-01

Abstract

The case note commentary aims to investigate the practical implications arising the declaration of illegitimacy contained in the ruling of the Constitutional Court, no. 5 of 2024. After briefly analyzing the evolution regarding the regulation of the institution as well as the case law concerning the adoption of adults, some considerations are offered on the arguments adopted by the Court, picking up on some previously provided insights. Although, the 18-year age gap that must exists between the adopter and the adoptee is no longer an absolute requirement to resort to the institution, the“general clause” of the notion of scarceness proposed by the constitutional judges is not entirely convincing. Finally, a new reconstruction is proposed in an applicative key concerning the “mobile limit” of age which induces the judge of the specific case to primarily consider that the principle of imitatio naturae is respected.
2024
Il presente commento si propone di indagare i risvolti pratico-applicativi all’esito della declaratoria di illegittimità contenuta nella pronuncia della Corte costituzionale, n. 5 del 2024. Dopo aver analizzato brevemente l’evoluzione relativa alla disciplina dell’istituto nonché la casistica giurisprudenziale di merito e di legittimità con riferimento all’adozione del maggiorenne, si offrono alcune considerazioni sulle argomentazioni adottate dalla Consulta, riprenden- do alcuni spunti precedentemente forniti. Sebbene, infatti, il divario dei 18 anni di età che deve intercorrere tra adottante e adottando, non è più un requisito inderogabile per poter ricorrere all’istituto, non convince del tutto la “clausola generale” della nozione di esiguità proposta dai giudici costituzionali. Si propone, infine, una nuova ricostruzione in chiave applicativa relativa al “limite mobile” di età che induca il giudice del caso concreto di tenere conto principalmente che sia rispettato l’antico, ma quanto mai attuale, principio dell’imitatio naturae.
Adozione del maggiorenne, Illegittimità costituzionale, Diciotto anni di età tra adottante e adottando
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/23849
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