Il G.I.P. del Tribunale di Siena ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dal P.M., formulata in virtù del rilievo per cui “considerati i tempi fisiologici dei procedimenti si concretizza una ragionevole previsione di prescrizione”. Il presente contributo, dopo aver analizzato le novità della Riforma Cartabia nell’ambito del procedimento di archiviazione, si sofferma sull’incidenza del termine di prescrizione sul giudizio concernente la ragionevole previsione di condanna. Sul punto, in dottrina, sono emersi due diversi filoni interpretativi: da un lato, v’è chi sostiene che il P.M. debba tener conto di tutti quegli elementi che risultano essere antitetici rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore, rappresentato dalla ragionevole previsione di condanna; dall’altro lato, chi, muovendo da un’interpretazione prettamente letterale della norma, ammette l’inazione nei soli casi in cui l’attività di indagine abbia restituito un quadro contraddittorio e insufficiente rispetto alla colpevolezza dell’indagato, a prescindere da fattori ulteriori.
Incidenza del termine di prescrizione sul giudizio concernente la ragionevole previsione di condanna e archiviazione
Antonia Caprio
2024-01-01
Abstract
Il G.I.P. del Tribunale di Siena ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dal P.M., formulata in virtù del rilievo per cui “considerati i tempi fisiologici dei procedimenti si concretizza una ragionevole previsione di prescrizione”. Il presente contributo, dopo aver analizzato le novità della Riforma Cartabia nell’ambito del procedimento di archiviazione, si sofferma sull’incidenza del termine di prescrizione sul giudizio concernente la ragionevole previsione di condanna. Sul punto, in dottrina, sono emersi due diversi filoni interpretativi: da un lato, v’è chi sostiene che il P.M. debba tener conto di tutti quegli elementi che risultano essere antitetici rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore, rappresentato dalla ragionevole previsione di condanna; dall’altro lato, chi, muovendo da un’interpretazione prettamente letterale della norma, ammette l’inazione nei soli casi in cui l’attività di indagine abbia restituito un quadro contraddittorio e insufficiente rispetto alla colpevolezza dell’indagato, a prescindere da fattori ulteriori.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
