La Cassazione definisce la portata applicativa dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 150/2022. In modo particolare, nonostante il testo della norma faccia espresso riferimento alle sole prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato, per la Cassazione anche le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio sono oggetto di rinnovazione obbligatoria in appello.

Sì alla rinnovazione in appello della prova dichiarativa assunta in sede di incidente probatorio. Dalla Cassazione un richiamo all'immediatezza quale monito per il legislatore?

Antonia Caprio
2025-01-01

Abstract

La Cassazione definisce la portata applicativa dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 150/2022. In modo particolare, nonostante il testo della norma faccia espresso riferimento alle sole prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato, per la Cassazione anche le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio sono oggetto di rinnovazione obbligatoria in appello.
2025
Appello, rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, principio di immediatezza, prova dichiarativa, incidente probatorio
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/29848
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