La Corte costituzionale ha riconosciuto in capo al giudice dell’esecuzione la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale laddove, a seguito dell’ulteriore riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato – come espressamente previsto dall’art. 442, comma 2º-bis, c.p.p. –, la pena rientri nel perimetro applicativo di tali benefici. Per meglio comprendere le ragioni poste a fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale, l’analisi della sentenza tiene conto anche della diversa soluzione – di segno negativo – assunta dalla Prima Sezione della Corte di cassazione, nell’ambito della pronuncia 15 ottobre 2024 (ud. 9 luglio 2024), n. 37899.

Considerazioni sulla diminuente esecutiva e la sospensione condizionale della pena

Antonia Caprio
2025-01-01

Abstract

La Corte costituzionale ha riconosciuto in capo al giudice dell’esecuzione la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale laddove, a seguito dell’ulteriore riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato – come espressamente previsto dall’art. 442, comma 2º-bis, c.p.p. –, la pena rientri nel perimetro applicativo di tali benefici. Per meglio comprendere le ragioni poste a fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale, l’analisi della sentenza tiene conto anche della diversa soluzione – di segno negativo – assunta dalla Prima Sezione della Corte di cassazione, nell’ambito della pronuncia 15 ottobre 2024 (ud. 9 luglio 2024), n. 37899.
2025
Giudizio abbreviato, sospensione condizionale della pena, poteri del giudice dell'esecuzione, riduzione di un sesto della pena
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/29849
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