La Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione della prova dichiarativa in dibattimento dovuta all’irreperibilità del teste, le dichiarazioni rese da questi nella fase delle indagini preliminari potranno essere utilizzate ai fini dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato solo se corroborate da appositi riscontri. L’analisi della sentenza ripercorre l’evoluzione interpretativa in ordine alla portata applicativa dell’art. 512 c.p.p., sottolineando la crescente attenzione della giurisprudenza verso l’individuazione di garanzie compensative idonee a bilanciare la mancata assunzione – nel contraddittorio tra le parti – delle dichiarazioni rese nella fase predibattimentale.
Considerazioni sulle garanzie compensative in caso di irreperibilità del teste
Caprio, Antonia
2025-01-01
Abstract
La Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione della prova dichiarativa in dibattimento dovuta all’irreperibilità del teste, le dichiarazioni rese da questi nella fase delle indagini preliminari potranno essere utilizzate ai fini dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato solo se corroborate da appositi riscontri. L’analisi della sentenza ripercorre l’evoluzione interpretativa in ordine alla portata applicativa dell’art. 512 c.p.p., sottolineando la crescente attenzione della giurisprudenza verso l’individuazione di garanzie compensative idonee a bilanciare la mancata assunzione – nel contraddittorio tra le parti – delle dichiarazioni rese nella fase predibattimentale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
