La Corte costituzionale pone definitivamente fine al dibattito dottrinale e giurispruden- ziale sul diritto al rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, di- chiarata in contrasto con la normativa UE e abrogata nel 2012. In una controversia tra privati, il giudice può condannare il fornitore – che potrà a sua volta rivalersi nei confronti dello Stato – alla ripetizione dell’indebito a favore del cliente: la strada, tuttavia, non è quella, fino ad oggi percorsa, della disapplicazione della norma interna per violazione della Direttiva UE, ma piuttosto quella dell’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.

L’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica è incostituzionale per violazione dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa statale e derivanti dall’ordinamento UE

ricci concetta
2025-01-01

Abstract

La Corte costituzionale pone definitivamente fine al dibattito dottrinale e giurispruden- ziale sul diritto al rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, di- chiarata in contrasto con la normativa UE e abrogata nel 2012. In una controversia tra privati, il giudice può condannare il fornitore – che potrà a sua volta rivalersi nei confronti dello Stato – alla ripetizione dell’indebito a favore del cliente: la strada, tuttavia, non è quella, fino ad oggi percorsa, della disapplicazione della norma interna per violazione della Direttiva UE, ma piuttosto quella dell’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
2025
dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, ripetizione dell’indebito, illegittimità costituzionale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/33308
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