Con la pronuncia 21 aprile 2020, n. 12613, la Suprema Corte prende posizione sulla necessità che il giudice d’appello, investito della richiesta nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di impugnazione (re)introdotto dal-la L. n. 103/2017 con il nuovo art. 599-bis c.p.p., recepisca integralmente l’accordo raggiunto dalle parti, senza possi-bilità di procedere ad un esame frazionato delle richieste. La Corte, ribadendo il proprio orientamento maggioritario sulla scia delle pregresse argomentazioni rassegnate sotto la vigenza del precedente istituto, ribadisce che il giudice può alternativamente decidere se accogliere la richiesta formulata nella sua interezza ovvero respingerla. Infatti, un’eventuale decisione difforme dall’accordo comporterebbe l’inefficacia della richiesta e della rinuncia ai motivi, con consequenziale rimessione delle parti nella situazione anteriore alla formulazione della loro richiesta.
L'esame integrale dell'accordo delle parti nell'istituto del c.d. "concordato in appello"
TRAMACERE E
2020-01-01
Abstract
Con la pronuncia 21 aprile 2020, n. 12613, la Suprema Corte prende posizione sulla necessità che il giudice d’appello, investito della richiesta nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di impugnazione (re)introdotto dal-la L. n. 103/2017 con il nuovo art. 599-bis c.p.p., recepisca integralmente l’accordo raggiunto dalle parti, senza possi-bilità di procedere ad un esame frazionato delle richieste. La Corte, ribadendo il proprio orientamento maggioritario sulla scia delle pregresse argomentazioni rassegnate sotto la vigenza del precedente istituto, ribadisce che il giudice può alternativamente decidere se accogliere la richiesta formulata nella sua interezza ovvero respingerla. Infatti, un’eventuale decisione difforme dall’accordo comporterebbe l’inefficacia della richiesta e della rinuncia ai motivi, con consequenziale rimessione delle parti nella situazione anteriore alla formulazione della loro richiesta.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.