L’A. ricostruisce, innanzitutto, le divergenze interpretative delle alte Corti italiane circa l’ambito di applicazione dell’art. 111, comma 8, Cost. e richiama la soluzione prospettata dalla Corte di Giustizia UE che fa rientrare nei confini nazionali la questione in esame. Prospetta, quindi, la necessità di una rimeditazione del quadro costituzionale relativo all’ordinamento giurisdizionale, all’esito della quale ritiene che il principio di unità funzionale della giurisdizione, e le connesse garanzie fondamentali dell’indipendenza del giudice e del diritto alla tutela giurisdizionale attraverso un processo equo, rappresentano il frutto di una scelta di fondo dei Costituenti, ribadita e rinvigorita dalla riforma costituzionale del 1999 sul giusto processo. L’A. ritiene, poi, che il diniego di tutela giurisdizionale, derivante da una manifesta violazione dei principi regolatori del giusto processo, si pone in contrasto con il principio dell’unità funzionale della giurisdizione e con le garanzie fondamentali che lo sostanziano. Afferma pertanto la necessità, imposta dalla stessa Costituzione, di uno strumento di controllo relativo al diniego di giustizia, rilevando che, se tale rimedio non viene individuato attraverso un allargamento delle maglie del ricorso in cassazione per i motivi inerenti alla giurisdizione, bisogna provvedere alla istituzione di un organo di controllo a composizione mista. In ordine all’omissione immotivata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato, l’A. rileva che la nuova concezione della giurisdizione (da potere espressione della sovranità statale a servizio per la collettività) — particolarmente evidente nei rapporti tra le giurisdizioni dei diversi Stati e tra queste e le giurisdizioni sovranazionali, quali la Corte di Lussemburgo — induce a qualificare l’ipotesi in esame come vera e propria questione di giurisdizione, per sconfinamento del giudice nazionale nell’ambito della competenza esclusiva della Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia si pronuncia sulla querelle, tutta italiana, circa l’ambito di applicazione dell’art. 111, comma 8, Cost.: note a prima lettura

martino r
2021-01-01

Abstract

L’A. ricostruisce, innanzitutto, le divergenze interpretative delle alte Corti italiane circa l’ambito di applicazione dell’art. 111, comma 8, Cost. e richiama la soluzione prospettata dalla Corte di Giustizia UE che fa rientrare nei confini nazionali la questione in esame. Prospetta, quindi, la necessità di una rimeditazione del quadro costituzionale relativo all’ordinamento giurisdizionale, all’esito della quale ritiene che il principio di unità funzionale della giurisdizione, e le connesse garanzie fondamentali dell’indipendenza del giudice e del diritto alla tutela giurisdizionale attraverso un processo equo, rappresentano il frutto di una scelta di fondo dei Costituenti, ribadita e rinvigorita dalla riforma costituzionale del 1999 sul giusto processo. L’A. ritiene, poi, che il diniego di tutela giurisdizionale, derivante da una manifesta violazione dei principi regolatori del giusto processo, si pone in contrasto con il principio dell’unità funzionale della giurisdizione e con le garanzie fondamentali che lo sostanziano. Afferma pertanto la necessità, imposta dalla stessa Costituzione, di uno strumento di controllo relativo al diniego di giustizia, rilevando che, se tale rimedio non viene individuato attraverso un allargamento delle maglie del ricorso in cassazione per i motivi inerenti alla giurisdizione, bisogna provvedere alla istituzione di un organo di controllo a composizione mista. In ordine all’omissione immotivata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato, l’A. rileva che la nuova concezione della giurisdizione (da potere espressione della sovranità statale a servizio per la collettività) — particolarmente evidente nei rapporti tra le giurisdizioni dei diversi Stati e tra queste e le giurisdizioni sovranazionali, quali la Corte di Lussemburgo — induce a qualificare l’ipotesi in esame come vera e propria questione di giurisdizione, per sconfinamento del giudice nazionale nell’ambito della competenza esclusiva della Corte di Giustizia UE
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12572/9281
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